Supporto per la Formazione e il Lavoro: definizione domanda e pagamento

L’INPS fornisce istruzioni per la definizione delle domande di accesso al Supporto per la Formazione e il Lavoro e il pagamento della relativa indennità (INPS, messaggio 27 settembre 2023, n. 3379).

L’INPS torna a occuparsi del Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL) soffermandosi sui passaggi successivi allo stato “Verificata salvo ulteriori controlli” in cui si trova la domanda una volta superata positivamente la prima istruttoria, indicando anche i termini di pagamento del connesso beneficio economico.

 

Definizione della domanda

 

Per i richiedenti il SFL che hanno già effettuato l’accesso al portale SIISL e hanno  precompilato e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, il PAD diventa operativo e la domanda passerà immediatamente allo stato di “Accolta salvo ulteriori controlli”.

 

I richiedenti il SFL che, invece, non hanno effettuato l’accesso al SIISL o, pur avendolo fatto, non hanno compilato e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, all’esito positivo dell’istruttoria, affinché la domanda passi in stato “Accolta salvo ulteriori controlli” dovranno:

a) accedere al portale Sistema Informativo di Inclusione Sociale e lavorativa – SIISL e confermare la propria iscrizione;

b) compilare il proprio curriculum vitae;

c) compilare e sottoscrivere il Patto di attivazione Digitale (PAD) all’interno del quale è prevista la “dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID)”, e l’indicazione di minimo 3 agenzie autorizzate all’attività di intermediazione.

 

A seguito dell’attivazione del PAD, con domanda accolta, nell’ambito della piattaforma Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, i richiedenti potranno immediatamente manifestare i propri interessi per le offerte di lavoro e potranno anche essere contattati dalla APL che sarà già informata circa la loro preferenza.

 

Le domande acquisite e che non risultano nello stato “Verificata” sono sottoposte a un supplemento istruttorio e saranno visualizzate all’interno della procedura nello stato “Sospesa per supplemento istruttorio”.

 

Al passaggio del mouse sopra lo stato della domanda (che reca l’indicazione “i”), sarà possibile visionare i requisiti (o categorie di requisiti) in fase di accertamento che l’INPS, nel messaggio in oggetto, riepiloga in apposita tabella.

 

In particolare, tali requisiti riguardano: la cittadinanza e la residenza, l’incompatibilità con strumenti di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione (NASPI, DisCOLL, ALAS, etc.), con RDC/PDC o con attività di lavoro, soglia ISEE e di reddito e patrimonio, DSU non presente o ISEE con omissioni o difformità o discordante con il nucleo anagrafico. 

 

All’esito del supplemento istruttorio, se tutti i requisiti risulteranno soddisfatti, le domande verranno poste nello stato “Verificata salvo ulteriori controlli” e seguiranno l’iter già descritto o, in caso contrario, la domanda risulterà “Respinta”.

 

Beneficio economico e termini di pagamento

 

Ai fini del pagamento dell’indennità mensile riconosciuta per la partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, l’INPS distingue tre ipotesi, a seconda dell’avvenuta sottoscrizione o meno del Patto di servizio personalizzato e dell’avvio del corso di formazione.

 

1) il richiedente SFL che abbia un Patto di servizio personalizzato sottoscritto e un’iniziativa di politica attiva o un corso iniziati potrà ricevere il pagamento del beneficio economico previsto di 350 euro mensili, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, a decorrere dalla data di accoglimento della domanda di SFL;

 

2) il richiedente SFL che abbia un Patto di servizio sottoscritto ma non abbia un corso di formazione o altra iniziativa di politica attiva dovrà individuare un corso cui iscriversi o altra attività e potrà quindi ricevere il pagamento del beneficio economico previsto di 350 euro mensili a decorrere dalla data di inizio della partecipazione al corso o altra attività e per la durata dell’effettiva partecipazione;

 

3) il richiedente non abbia un Patto di servizio personalizzato sottoscritto, verrà convocato dai Centri per l’impiego (CPI) per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato, dovrà individuare un corso o un percorso formativo o altra iniziativa di attivazione lavorativa e avrà diritto all’erogazione dell’indennità a decorrere dalla data di inizio della partecipazione al corso o altra iniziativa di attivazione lavorativa e per la durata dell’effettiva partecipazione.

 

L’INPS ricorda che l’interessato è tenuto a dare conferma della partecipazione alle misure, anche telematicamente, ogni 90 giorni ai Servizi competenti, pena, su segnalazione degli stessi Servizi, la sospensione del beneficio. 

 

I pagamenti dell’indennità saranno effettuati alle seguenti scadenze:

 

dal 27 dello stesso mese, per le domande pervenute entro il 15 del mese che soddisfano le condizioni sopra riportate alla stessa data;

 

dal 15 del mese successivo, per le domande pervenute nel corso del mese che maturano le condizioni dopo il 15 ma entro lo stesso mese.

EBIT Lazio: contributi e sconti per iscritti

Agevolazioni e scontistica su teatri, musei e attività ludiche per gli iscritti all’Ente bilaterale territoriale del Lazio

Per gli iscritti all’Ente Bilaterale Territoriale del Lazio sono previste una serie di convenzioni e sconti per le attività che riguardano sport, cultura e tempo libero. L’Ente è costituito pariteticamente dalle Associazioni territoriali di Confcommercio Roma, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs di Roma e Lazio, allo scopo di agevolare le attività e i servizi per sostenere l’innovazione, lo sviluppo e la competitività del settore Terziario, distribuzione nel territorio della regione Lazio. Le agevolazioni si riferiscono a teatri, locali, luoghi espositivi, centri estivi, ecc, grazie alle quali si possono acquistare biglietti e abbonamenti. Per accedere alla scontistica, gli iscritti all’Ente devono registrarsi sulla piattaforma, se ancora non lo si è fatto, ed accedere all’area riservata, inoltrando la richiesta della EbitLazio Card Convenzioni 2023, allegando l’ultima busta paga (per i dipendenti), che certifica la regolarità dei contributi versati. Mentre, il titolare dell’azienda o un suo delegato deve allegare l’F24 che dimostra l’effettivo contributo versato. Per chi è già registrato, la procedura è la medesima. La tessera viene inviata in formato pdf.

Fondo Solimare: accesso possibile a tutte le imprese armatoriali

Arrivano le prime indicazioni dell’INPS dopo l’adeguamento dovuto al decreto ministeriale dell’8 agosto 2023 (INPS, messaggio 27 settembre 2023, n. 3378).

L’INPS ha fornito le prime indicazioni sulle modifiche introdotte al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore marittimo SOLIMARE dal recente decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’8 agosto 2023. In sostanza, il provvedimento è intervenuto, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis e 30, comma 1-bis del D.Lgs. n. 148/2015, per adeguare le disposizioni del decreto interministeriale n. 90401 dell’8 giugno 2015, istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale per il settore marittimo SOLIMARE, alla nuova disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Legge n. 234/2021 e successive modificazioni).

In particolare, l’articolo 2 del decreto istitutivo n. 90401/2015 e successive modificazioni, è stato integralmente sostituito: pertanto, possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale del Fondo, tutte le imprese armatoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

Di conseguenza, i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento sono ricompresi nelle tutele garantite dal Fondo SOLIMARE e possono utilmente presentare, con le modalità telematiche in uso, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, le domande di Assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 22 settembre 2023.

Analogamente, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale dell’8 agosto 2023 (ottobre 2023), anche i datori di lavoro del settore marittimo in argomento, che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo SOLIMARE e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

Dalla mensilità di competenza di ottobre 2023, pertanto, questi datori di lavoro saranno tenuti a versare al Fondo SOLIMARE il contributo ordinario di finanziamento pari a 0,30% (di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana e di tutto il restante personale dipendente dalle imprese armatoriali per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’INPS, in luogo del contributo di finanziamento del FIS

L’INPS precisa, inoltre, che tutti i datori di lavoro afferenti al Fondo SOLIMARE possono presentare dal 7 ottobre 2023 istanze di Assegno di integrazione salariale ai sensi della nuova normativa dell’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto istitutivo n. 90401/2015 e successive modificazioni, in ordine alla causale “contratto di solidarietà”, nonché alle durate garantite dal Fondo stesso, con particolare riferimento alle durate della prestazione richiesta per causali straordinarie, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 22 settembre 2023.

Bisogna, infine, rammentare che il decreto interministeriale dell’8 agosto 2023 di adeguamento di SOLIMARE recepisce il contenuto dell’accordo sottoscritto il 10 ottobre 2022 tra Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI.

Definizione agevolata e sanzioni irrogate in materia di transfer pricing: chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la sanzione irrogata in relazione ai rilievi in materia di transfer pricing non rientra tra le sanzioni sanabili con la definizione delle liti pendenti, laddove si tratti di una sanzione correlata a un tributo che non è stato corrisposto, essendo sottoposto a procedura  amichevole avviata tra gli Stati (Agenzia delle entrate, risposta 26 settembre 2023, n. 437).

Ai sensi dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2023, comma 186, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. 

In deroga a tale comma, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:

  • del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

  • del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta per la parte di atto annullata.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio e con il pagamento del 40% negli altri casi.

Infine, in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata.

 

Dunque, in occasione della risposta a interpello in materia di transfer pricing e sanzioni sanabili con la definizione delle liti pendenti, l’Agenzia delle entrate ha esordito con un quadro riepilogativo della disciplina prevista dal legislatore per la definizione agevolata che consente al contribuente di evitare le sanzioni e gli interessi facendosi carico dell’intero tributo contestato o di una sua quota, in ragione del grado e dello stato del giudizio.

 

Nel caso di specie, tuttavia, la sanzione irrogata in relazione ai rilievi in materia di transfert pricing non rientra tra le sanzioni definibili, trattandosi di una sanzione correlata ad un tributo non corrisposto, essendo sottoposto a procedura amichevole avviata tra gli Stati ex articoli 6 e 7 della Convenzione 23 luglio 1990, 90/436/CEE.

A tal proposito l’Agenzia ha ricordato che per le liti che riguardano esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, occorre verificare se l’importo relativo agli stessi sia stato definito, anche con altra tipologia di definizione, o sia stato comunque pagato. In tali casi, la lite si definisce senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione.

 

Tutto ciò premesso, l’Agenzia ha rilevato che le controversie tributarie che l’istante intende definire hanno ad oggetto diversi tributi con le relative sanzioni, comprese le sanzioni correlate ai rilievi in materia di transfer pricing, stante la scelta della contribuente di proseguire il contenzioso interno in ordine alle stesse.

Dunque, considerando che il pagamento degli altri tributi contenuti nell’avviso non potrà comportare l’azzeramento delle sanzioni correlate ai rilievi sul transfer pricing, l’istante può solo rinunciare alle procedure amichevoli in corso e procedere al pagamento dell’imposta.

 

CCNL Scuola Pubblica: aggiornamento delle figure professionali e costituzione della reggenza obbligatoria

Confluiti Dsga e Assistenti Amministrativi nella figura professionale del Funzionario ed Elevate Qualificazioni ed istituzione della reggenza obbligatoria 

Con l’Ipotesi di Accordo relativa al CCNL Scuola Pubblica 2019-21, è stata introdotta la figura professionale del Funzionario ed Elevate Qualificazioni (ex Dsga, Direttore dei servizi generali e amministrativi).
All’interno di essa sono confluiti i Dsga di ruolo e gli Assistenti Amministrativi, subendo così notevoli trasformazioni rispetto al passato.
Difatti, la nuova disciplina contrattuale collettiva distingue i Dsga storici dai futuri Funzionari neo immessi.
Ai primi è garantito l’incarico di Dsga ossia un diritto di precedenza per eventuale richiesta di riconferma sulla sede in cui si è collocati; scompare il diritto alla titolarità sulla scuola.
Ai neo funzionari invece si riconosce il titolo di precedenza per la riconferma della sede una volta attribuito un incarico di elevata qualificazione. Tale condizione è conseguente al verificarsi della parità fra il numero degli incaricati ed i posti di Dsga.
Da ultimo altra importante novità riguarda il titolo di accesso alla carica per Funzionari ed Elevate Qualificazioni poiché ora viene richiesta la Laurea triennale in sostituzione della Laurea magistrale o specialistica.
Per la sua sostituzione sono previste due modalità: quella relativa alle assenze superiori a 15 giorni ma inferiori ai 90 giorni in cui l’incarico di sostituzione è assegnato direttamente dal Ds senza aver possibilità di rifiutarlo e senza alcun vincolo del datore di lavoro circa i criteri e le motivazioni della scelta; nonché quella relativa alle assenze dall’inizio e per l’intera annualità scolastica fino al 31 agosto, o per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, in cui l’incarico di sostituzione è assegnato attraverso il criterio della “reggenza obbligatoria” direttamente dall’Ambito Territoriale.