Bonus Sud per le imprese che esercitano attività di locazione e noleggio di unità da diporto

Ulteriori chiarimenti dalle Entrate in relazione agli investimenti effettuati dai soggetti operanti nel settore della nautica da diporto ai fini della disciplina agevolativa del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi, destinati alle strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno (Agenzia delle entrate, circolare 21 dicembre 2023, n. 33/E).

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 32/E/2022, ha già fornito chiarimenti in ordine alla disciplina agevolativa del Bonus Sud, con particolare riferimento alle imprese che operano nel settore della nautica da diporto, attività regolata dalle previsioni contenute nel Codice della nautica da diporto.

 

La suddetta agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2023 effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise.

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio di tali regioni.

 

In merito ai riflessi sulla fruizione del credito d’imposta mezzogiorno relativamente agli investimenti in unità da diporto destinate alla concessione in uso mediante contratti di noleggio e di locazione, con la citata circolare n. 32/E/2022 il Fisco ha ribadito che, in linea di principio, occorre operare una distinzione fra il contratto di noleggio e altre figure contrattuali, quale, in primis, il contratto di locazione di cose mobili che, a differenza del primo, comporta il trasferimento del godimento del bene a favore del locatario e non ha ad oggetto la pattuizione di una prestazione di servizio assumendo il locatario ogni rischio connesso alla sua utilizzazione.

Coerentemente, non possono comunque costituire oggetto di agevolazione i beni destinati alla ”locazione onerosa di cose mobili”, in quanto, tramite la stessa, l’utilizzo dei beni avviene usualmente sotto la direzione, sorveglianza ed esclusiva responsabilità del soggetto utilizzatore”.

Dunque, occorre in primo luogo verificare, sul piano sostanziale, la corretta qualificazione del rapporto che si instaura, in concreto, tra:

  • impresa proprietaria del bene;

  • soggetto utilizzatore dello stesso.

Con specifico riferimento alle attività che hanno ad oggetto unità da diporto, dalla disciplina specifica prevista dal Codice emerge che gli elementi essenziali del contratto di locazione sono:

– l’obbligo del locatore di cedere il godimento del bene, a fronte del quale il conduttore esercita la navigazione assumendone, in linea di principio, la responsabilità e i rischi;

– l’obbligo del locatore di fornire un’unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall’assicurazione prevista dalla legge;

– l’obbligo del conduttore di pagare il corrispettivo dovuto e di usare l’unità da diporto secondo quanto previsto dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.

 

Ai fini dell’individuazione del soggetto sul quale ricadono la responsabilità e i rischi della navigazione, la disciplina dei contratti di noleggio e di locazione prevista dal Codice deve essere coordinata e integrata con quanto stabilito dall’articolo 24-bis del Codice stesso.

In particolare, in base alla predetta disposizione:

  • chi assume l’esercizio di unità da diporto deve fare dichiarazione di armatore all’UCON tramite lo sportello telematico del diportista. Quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, se l’armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario;

  • quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, all’atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l’uso dell’unità;

  • in mancanza della dichiarazione di armatore, si presume tale il proprietario fino a prova contraria;

  • l’armatore è responsabile delle obbligazioni contratte, per quanto riguarda sia l’utilizzo che l’esercizio dell’unità da diporto.

L’Agenzia precisa che in assenza della “dichiarazione di armatore” si presume tale il proprietario, con la conseguenza che quest’ultimo deve considerarsi responsabile delle obbligazioni contratte per quanto riguarda “sia l’utilizzo che l’esercizio” di unità da diporto.

 

Per quanto attiene, dunque, al riconoscimento del Bonus Sud, in generale, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale i contratti che lascino in capo al soggetto che ha effettuato l’investimento per l’acquisizione di unità da diporto destinate a essere locate/noleggiate, le responsabilità e i rischi connessi alla navigazione.

 

Afferma, pertanto, l’Agenzia delle entrate che, nell’ipotesi in cui il proprietario dell’unità da diporto assuma il ruolo di armatore, l’utilizzo a “fini commerciali” di unità da diporto mediante la stipula di un contratto di locazione (o di noleggio) risulta fisiologico rispetto allo scopo dell’investimento operato e, pertanto, non comporta un’interruzione del vincolo funzionale con la struttura produttiva tale da comportare la sua destinazione ad altra struttura produttiva, a cui conseguirebbe una rideterminazione del Bonus Sud.

CCNL Federcasa: mancato accordo sul rinnovo

Mancato accordo al Ministero del Lavoro sulla procedura di raffreddamento attivata per il rinnovo del contratto 

Dopo mesi di trattative per il rinnovo del CCNL 2019-2021 applicabile ai dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa le associazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl hanno comunicato che nei giorni scorsi è sottoscritto il  verbale sul mancato accordo per la procedura di raffreddamento attivata dal Ministero del Lavoro sulla richiesta – presentata il 25 ottobre scorso.
I sindacati hanno, infatti, ritenuto necessario concludere negativamente il tentativo obbligatorio di conciliazione, sulla base della mancata disponibilità da parte di Federcasa ad accogliere le richieste sindacali.  
Secondo questi ultimi, l’associazione datoriale, dopo mesi di trattative, non ha ancora presentato una proposta in linea con le richieste dei lavoratori, soprattutto in merito all’adeguamento del salario al potere di acquisto delle retribuzioni dopo anni di inflazione, né in termini di valorizzazione professionale del personale e di revisione del sistema di classificazione.
I sindacati sono, pertanto, intenzionati a proseguire la mobilitazione con assemblee nelle aziende, presidi e iniziative territoriali, sollecitando, anche, l’intervento delle amministrazioni regionali.

Parità di genere: i termini per le domande di esonero contributivo 

Le istanze per il riconoscimento dell’agevolazione conseguita nel 2023 possono essere presentate fino al 30 aprile 2024 tramite un nuovo modulo online (INPS, messaggio 21 dicembre 2023, n. 4614).

Novità per quel che riguarda l’esonero contributivo per i datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere (articolo 5 della Legge n. 162/2021). L’INPS, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del consiglio dei ministri, ha reso noto che sul sito istituzionale, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo), è stato rilasciato il nuovo modulo di istanza on line “SGRAVIO PAR_GEN_2023” che consente l’invio delle richieste di accesso al beneficio da parte dei datori di lavoro privati che conseguano la certificazione per la parità di genere entro il 31 dicembre 2023.

L’Istituto ha anche comunicato che per garantire la possibilità di accedere all’esonero in esame ai datori di lavoro sopra citati, le domande volte al riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile 2024. Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, farà fede la data di rilascio della certificazione, che non potrà in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2023.

La domanda telematica

La domanda telematica di autorizzazione all’esonero contiene le seguenti informazioni:

– i dati identificativi del datore di lavoro;

– la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

– l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;

– la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis;

– il periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis, indicando a tale fine la data di rilascio della certificazione;

– la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna, l’identificativo alfanumerico del Certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022.

L’Istituto segnala che all’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”. 

Il messaggio in commento, inoltre, include le modalità di rinuncia al beneficio e le modalità di attribuzione e comunicazione parziale del medesimo da parte dell’Istituto

Le domande presentate entro il 30 aprile 2023

L’INPS, per quel che riguarda l’esonero autorizzato relativamente alle domande presentate entro il 30 aprile 2023, ha chiarito che:

– i datori di lavoro privati che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato della parità di genere conforme a quanto previsto dalla Legge n. 162/2021 e dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione;

– i datori di lavoro privati che hanno presentato domanda indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante;

– i datori di lavoro privati che abbiano dichiarato il possesso di un certificato della parità di genere risultato, a seguito degli accertamenti effettuati dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del consiglio dei ministri, non coerente con i requisiti legittimanti richiesti, saranno destinatari di un intervento di recupero degli importi autorizzati e indebitamente fruiti.

Infine, i datori di lavoro privati che abbiano erroneamente presentato domanda per l’annualità 2022 in presenza di una certificazione della parità di genere conseguita nel 2023, possono ripresentare domanda per l’annualità 2023.

 

Ebiter Milano: al via i corsi di formazione

I corsi di formazione sono calendarizzati a partire da gennaio 2024 e finanziati dell’Ente del terziario di Milano 

Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, in sinergia con le proprie strutture formative, il Capac – Politecnico del Commercio, del Turismo e Formaterziario (già Scuola Superiore CTSP), ha presentato il catalogo dei corsi di formazione finanziati dall’Ente bilaterale per lo sviluppo dell’occupazione, della professionalità e della tutela sociale del settore terziario di Milano.
I corsi di sicurezza in azienda sono obbligatori, secondo il Decreto Legislativo 81/08 e l’Accordo conferenza permanente Stato/Regioni e prendono il via il 15 gennaio 2024 con l’aggiornamento RLS (FAD); per poi proseguire il 24 gennaio 2024 con “Aggiornamento addetti antincendio in attività di livello 2 (Aula), il 30 gennaio 2024 con “Primo Soccorso” (Aula); e il 31 gennaio 2024 con “Aggiornamento Primo Soccorso” (Aula).
Gli altri corsi sono calendarizzati nel corso dell’anno 2024 e sono visibili sul sito dell’Ente.

Acconto IVA 2023: istruzioni del Fisco sulle modalità di riversamento

L’Agenzia delle entrate ha disposto i tempi e le modalità per il riversamento all’Erario dell’acconto dell’IVA del mese di dicembre 2023 da parte degli intermediari convenzionati (Agenzia delle entrate, provvedimento 19 dicembre 2023, n. 429954).

I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell’IVA sono tenuti ad eseguire il pagamento dell’IVA dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno.

Il versamento dell’imposta è effettuato mediante delega di pagamento agli intermediari convenzionati con l’Agenzia per i servizi F24/I24 (banche, Poste, prestatori di servizi di pagamento non bancari, agenti della riscossione).

Il riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti deve poi avvenire non oltre il successivo 31 dicembre.

A seconda dei canali di versamento utilizzati dai contribuenti, le convenzioni regolanti i Servizi F24/I24 prevedono diversi termini di riversamento di tali somme.

 

Al riguardo, anche in deroga alle previsioni convenzionalmente pattuite, l’Agenzia delle entrate con il nuovo provvedimento stabilisce che: 

  • gli intermediari riversano entro il 29 dicembre 2023, sulla contabilità speciale accesa presso la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato, anche in deroga ai termini di riversamento previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’IVA nelle giornate del 20, 21, 22 e 27 dicembre 2023, tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento entro 3 giorni lavorativi o 5 giorni lavorativi;

  • gli intermediari si attengono ai termini convenzionali per il riversamento delle somme versate dai contribuenti il 27 dicembre 2023 tramite i canali per i quali è stabilito il riversamento entro 2 giorni lavorativi;

  • gli intermediari possono riversare cumulativamente, con un unico bonifico, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’IVA; in tal caso il flusso rendicontativo unico deve pervenire all’Agenzia delle entrate entro il 29 dicembre 2023.

Infine, l’Agenzia precisa che sono escluse da tali disposizioni le somme affluite il 29 dicembre 2023 sulla contabilità speciale e relative ai versamenti eseguiti tramite il modello “F24 enti pubblici” (F24 EP).