CCNL Edilizia Piccola Industria (Confapi): rinnovato il contratto

Sottoscritta la parte normativa del contratto per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini. Il contratto era stato già rinnovato per la parte economica nell’ottobre 2022     

A seguito dell’accordo raggiunto sul salario lo scorso 11 ottobre 2022, nei giorni scorsi si sono incontrate Confapi-Aniem, Unione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini Aderenti a Confapi, e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, per definire il rinnovo della parte normativa del contratto, che interessa circa 60mila lavoratrici. 
Gli accordi sottoscritti in data 29 febbraio 2024 riguardano la disciplina dell’apprendistato, l’Evr, la bilateralità e l’equivalenza delle tutele normative ed economiche del contratto in attuazione dell’art. 11 del Codice Appalti.
Le organizzazioni sindacali, considerata la particolare situazione storica e politica, hanno espresso soddisfazione per il rinnovo in questione che punta al riconoscimento delle professionalità dei lavoratori con un più massiccio ricorso alla formazione, alla specializzazione e alla competenza dell’impresa.
Soddisfazione condivisa anche da Confapi Aniem, la quale ha sottolineato l’importanza di aver riattivato un confronto costruttivo e di aver condiviso accordi migliorativi anche per l’attività delle aziende. 

CCNL Alimentari Industria: siglato il rinnovo contrattuale

Il rinnovo aggiorna la parte economica, con aumenti di 280,00 euro, e la riduzione dell’orario di lavoro

Le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, insieme alle associazioni delle imprese del settore, hanno firmato, il 1° marzo scorso, il rinnovo del CCNL dell’industria alimentare. I sindacati si sono detti soddisfatti del risultato raggiunto, in particolar modo riguardante il salario, il welfare e il contrasto alla precarietà. 
Con il nuovo accordo è previsto un incremento di 280,00 euro per un montante complessivo a parametro 137 che, passati i 4 anni, diventa di 10.236 euro. La prima tranche parte dal 1° dicembre 2023 con un aumento pari a 75,00 euro già nei primi 14 mesi di applicazione del contratto che consente ai dipendenti del settore di recuperare un importo di 170,00 euro, vale a dire il 60% dell’aumento totale previsto. Per quanto riguarda la mancata contrattazione di secondo livello si aggiungono altri 15,00 euro mensili a quelli già previsti. 
Ad essere migliorato è anche il welfare contrattuale, con un aumento di 4,00 euro per il Fondo integrativo sanitario Fasa a garanzia di maggiori prestazioni. Per quanto riguarda il fondo di previdenza complementare Alifond, il contributo a carico delle aziende arriva a 1,5% (+0,3%, equivalente a 6,00 euro). Inoltre, viene stabilito il rafforzamento del congedo di maternità e paternità. 
Per quel che concerne la parte normativa, viene stabilita la riduzione dell’orario di lavoro. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2026 coloro i quali svolgono turni di 18 e 21 ore hanno una riduzione di 4 ore a cui si aggiungono altre 4 ore per l’anno successivo. Dal 1° gennaio 2027, invece, la riduzione di 4 ore si applica a tutti i dipendenti. 
Il contrasto alla precarietà viene perseguito mediante il dimezzamento della percentuale complessiva che passa dal 50% al 25% dei contratti a termine, in somministrazione e in staff leasing. 
Per quel che riguarda i congedi parentali aumentano le ore retribuite per l’inserimento al nido e scuola dell’infanzia e per l’accudimento intragenerazionale per i genitori anziani e per le donne vittime di violenza. Ad essere introdotto è anche il paragrafo “Diversità e inclusione”, in materia di pari opportunità. 
In ultima analisi, le Parti hanno stabilito l’avvio da parte della Commissione paritetica tecnica per l’aggiornamento delle declaratorie a partire dal 2024, al fine di rivisitare il sistema classificatorio.

Le novità sul lavoro del Decreto PNRR

Il provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede misure contro gli insediamenti abusivi in agricoltura e il lavoro irregolare (D.L. 2 marzo 2024, n. 19).

Il D.L. n. 19/2024 (cosiddetto Decreto PNRR) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 2 marzo 2024, entrando in vigore lo stesso giorno. Diverse le misure che riguardano il mondo del lavoro, a partire dall’articolo 7 che contiene disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

In particolare, l’articolo appena citato prevede la nomina di un Commissario straordinario che si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con un contingente massimo di personali pari a 12 unità, al fine di conseguire gli  obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR.

Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

Sul versante della lotta al lavoro irregolare l’articolo 27 del Decreto PNRR stabilisce, ad esempio, misure di maggiore severità nel contrasto della somministrazione non autorizzata di lavoro, prevedendo in alcuni casi l’arresto per il fornitore e l’utilizzatore di manodopera.

Inoltre, dal punto di vista della premialità dei comportamenti virtuosi, l’Ispettorato nazionale del lavoro, all’esito di accertamenti ispettivi in materia di  lavoro  e  di legislazione sociale, compresa la tutela  della  salute  e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano  violazioni  o irregolarità, rilascia  un attestato e può iscrivere il  datore  di  lavoro  in  un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente,  tramite  il
sito istituzionale denominato “Lista di conformità INL”. L’iscrizione a questo elenco consente ai datori di lavoro inseriti per un periodo di 12 mesi  dalla data di iscrizione, di non essere sottoposti a ulteriori verifiche da parte dell’INL nelle materie oggetto degli accertamenti,  fatte salve le verifiche in materia di salute e  sicurezza  nei luoghi  di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. 

Esonero contributivo lavoro domestico

Inoltre, è previsto un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico (che possieda un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore a 6.000 euro) nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno 80 anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento.

Patente a punti per le aziende

Viene introdotto un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (cosiddetta patente a punti), obbligatoria per i soggetti che intendano operare nell’ambito di cantieri edili. 

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti in questione di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Nei casi di  infortuni da cui sia derivata  la  morte  o un’inabilità  permanente  al  lavoro,  assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’INL può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi. I crediti decurtati possono  essere  reintegrati  a  seguito della frequenza di specifici corsi.

Contrasto delle violazioni contributive e rafforzamento delle ispezioni

In questo caso, è stabilita l’estensione del regime di solidarietà nell’obbligazione retributiva e contributiva e la verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati. 

Inoltre, per quel che riguarda il rafforzamento dell’apparato ispettivo, sono previste nuove assunzioni di personale ispettivo in materia di lavoro per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ad esempio, l’Ispettorato nazionale del lavoro viene autorizzato, per gli  anni 2024, 2025 e 2026, ad assumere a tempo  indeterminato,  senza  previo esperimento delle previste procedure  di  mobilità, 250  unità di
personale da inquadrare nella famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con
incremento della dotazione organica per le unità eccedenti (articolo 31 Decreto PNRR). 

Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni: assegno di integrazione salariale

L’INPS fornisce istruzioni per la presentazione delle istanze di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo (INPS, messaggio 1 marzo 2024, n. 895).

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 4 agosto 2023, ha istituito il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni (Fondo TLC), al fine di erogare prestazioni a sostegno del reddito sia in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia di cessazione del rapporto di lavoro.

 

L’INPS rende noto che, in data 14 febbraio 2024, è stato emanato il decreto con il quale è stato nominato il Comitato amministratore del Fondo TLC, che diviene, conseguentemente, pienamente operativo.

 

Conseguentemente, sono autorizzate dal Comitato amministratore le domande di assegno di integrazione salariale presentate dal 15 febbraio 2024.

 

Il Fondo TLC garantisce la tutela dell’assegno di integrazione salariale per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 31 gennaio 2024.

 

L’INPS precisa che saranno, comunque, considerate valide le domande presentate successivamente ai termini normativamente previsti, per periodi di sospensione intercorrenti tra il 31 gennaio 2024 e la data di pubblicazione del prossimo messaggio con cui saranno fornite le indicazioni operative per la presentazione delle istanze.

CCNL Residenze sanitarie assistenziali-Aris: erogato l’Elemento retributivo aggiuntivo

Con il mese di marzo corrisposto L’Era per 13 mensilità

L’ipotesi di accordo siglata il 24 gennaio 2024 tra Aris e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fp, prevede, all’art. 2 rubricato “incrementi economici”, che dal 1° marzo 2024 fino alla data di stipula del nuovo CCNL, al personale di settore non beneficiario del superminimo non assorbibile in caso di futuri incrementi contrattuali e in caso di passaggi verticali e di eventuali incrementi stabiliti dalla contrattazione aziendale di cui all’56, vengono riconosciuti gli incrementi economici mensili lordi per 13 mensilità, distinti secondo la categoria di inquadramento, come indicato nella colonna B della tabella sottostante.

Categoria di inquadramento A B
Retribuzione in vigore Elemento Retributivo Aggiuntivo (ERA)
Categoria A 1.158,00 65,57
Categoria B 1.250,00 61,68
Categoria C 1.315,00 104,80
Categoria D 1.417,00 2,80
Categoria E 1.495,00 1,06
Categoria F 1.552,00 194,00
Categoria G 1.676,00 130,00
Categoria H 1.777,00 318,50
Quadri 1.889,00 230,00

Con la medesima decorrenza, inoltre, per il personale inquadrato come sotto, purché non beneficiario del superminimo di cui all’art. 56, gli aumenti sono maggiorati delle somme aggiuntive mensili lorde previste nella tabella sotto riportata.

Qualifica Cat. di inqua­dramento Integr. ERA
Operatore socio sanitario D 43,53
Massaggiatore (ad esaurimento) E 99,99
Impiegato di concetto E 54,50
Biologo, Fisico, Psicopedagogista, Psicologo, Sociologo, Pedagogista, Farmacista G 289,50
Vice direttore amministrativo, Direttore di unità operativa, Capo area H 289,50
Direttore di Centro e Direttore amministrativo, entrambi di struttura fino a 120 posti autorizzati e contrattualizzati dal SSN Quadro 630,49
Direttore di Centro e Direttore amministrativo, entrambi di Struttura con oltre 120 posti autorizzati e contrattualizzati dal SSN Quadro 1175,68

Per il personale titolare del superminimo di cui trattasi ed appartenente a tutte le qualifiche e le categorie di inquadramento, in sostituzione di quanto previsto dalle tabelle di cui sopra, viene applicato l’incremento mensile (Era) per 13 mensilità annue, pari a 40,00 euro lordi.

In aggiunta si specifica che, tutti gli aumenti interessati non si cumulano con quanto previsto in sede di contrattazione decentrata al medesimo fine e/o a titolo di acconti o anticipazioni sui futuri rinnovi o incrementi o benefici contrattuali ed altresì, che vengono riproporzionati in caso di lavoro svolto a tempo parziale.