CCNL Rai Impiegati e Operai: presentata la piattaforma di rinnovo

Tra gli argomenti della piattaforma modifiche nell’inquadramento del personale, nuovi minimi e riduzione dell’orario di lavoro

Il 29 febbraio scorso è stata redatta da Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Cgl, Snater, Libersind-Confsal la Piattaforma di rinnovo del CCNL Rai 2023-2025 che sarà sottoposta prima al passaggio preventivo della Delegazione Contrattuale e, successivamente, al confronto assembleare per le eventuali integrazioni fino alla presentazione ufficiale.
Di seguito i principali temi trattati.
Classificazione del Personale
Riconoscimento del 1° livello per i Responsabili delle Segreterie di Redazione e del Personale delle Sedi regionali, per gli Organizzatori-Ispettori di produzione.
Riconoscimento del livello A, con mantenimento delle maggiorazioni, per i profili apicali della produzione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, SuperTv/Radio, Direttori della Fotografia, Direttori di Produzione, Scenografi, Building Manager, Coordinatori Tecnici).
Welfare e conciliazione vita/lavoro
Secondo le OO.SS. si devono introdurre le seguenti modifiche strutturali: maggiori assunzioni di personale, anche a tempo determinato in sostituzione del personale in malattia lunga, maternità, congedo, aspettativa, favorire la possibilità di accesso al part-time e alla aspettativa, migliore pianificazione degli orari in un’ottica di miglioramento della vita lavorativa e familiare.
Terapie salvavita
Prevista per le Lavoratrici e i lavoratori assenti dal lavoro per terapie salvavita (Chemioterapia, Radioterapia, Emodialisi ed altre ad esse assimilabili) il diritto alla conservazione del posto di lavoro per il periodo di comporto, garantito dalla Legge e disciplinato dal CCNL vigente. Per tali ragioni, i giorni di assenza per sottoporsi alle cure previste dal percorso medico, devono essere esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia.
Orario di lavoro
Le OO.SS. chiedono la riduzione dell’orario di lavoro, assorbendo 35 minuti giornalieri, a parità di salario, passando da 39 ore a 36 ore settimanali e percorsi di sperimentazione della settimana lavorativa di 4 giorni per chi non può accedere all’istituto del lavoro agile.
Trattamento economico
Estensione della indennità ex art.34 (maggiorazione 8%) a tutto il personale del Gruppo Rai e verifica dell’applicazione corretta delle maggiorazioni di cui all’art. 36 (variabilità turni)
Riduzione del numero di seste giornate esigibili dall’Azienda (dimezzamento da 20 settimane a 10 settimane).
Minimi salariali
Per il periodo 2023-2025, si rende necessario un aumento significativo del salario per far fronte all’andamento dell’inflazione che nel 2022 ha registrato un aumento dell’8,1%, che l’aumento dei minimi del precedente rinnovo contrattuale non è riuscito assolutamente ad assorbire. Per  il 2023 l’inflazione ha registrato un aumento del 5,7%.
Buoni pasto
Si ribadisce la richiesta di introdurre il buono pasto elettronico come modalità per la fruizione del pasto anche nelle mense aziendali, e, dove necessario, integrarlo con i ristoranti convenzionati delle Sedi regionali.

Esonero per assunzioni donne vittime di violenza: prime indicazioni operative

Arrivano le istruzioni applicative per usufruire del beneficio per chi assume disoccupate beneficiarie del Reddito di libertà (INPS, circolare 5 marzo 2024, n. 41).

L’INPS ha fornito le prime indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione dell’esonero contributivo per chi assume donne vittime di violenza disoccupate che percepiscono il Reddito di libertà (articolo 105-bis del D.L. n. 34/2020). L’Istituto ha anche comunicato che, con apposito messaggio, saranno fornite le istruzioni per la fruizione della misura agevolativa in oggetto, con particolare riguardo al procedimento di richiesta di ammissione all’esonero e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro beneficiari.

L’agevolazione è stata prevista dall’ultima Legge di bilancio (articolo 1, comma 191, Legge n. 213/2023). In sostanza, i datori di lavoro che assumono soggetti con le caratteristiche appena citate si vedono riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. 

In sede di prima applicazione, la previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della misura nel 2023

Per quel che riguarda la durata del beneficio, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per 12 mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato l’esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell’assunzione.

L’assetto dell’esonero

Innanzitutto, l’esonero contributivo introdotto dall’articolo 1, comma 191 della Legge di bilancio 2024, è rivolto a tutti i datori di lavoro del settore privato.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Ovviamente, nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. 

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30 della Legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

Aiuti di Stato e coordinamento con altri incentivi

L’esonero in questione non è sussumibile nella disciplina di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativa agli aiuti concessi dallo Stato ossia mediante risorse statali.

Considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, essa può essere cumulata con altre misure agevolative, nel caso in cui questo non sia espressamente escluso, solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

CCNL Bancari – Credito Cooperativo: approvata la piattaforma con il 99% di voti favorevoli

Le Segreterie Nazionali di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl e Uilca, unitariamente, hanno evidenziato l’assoluta determinazione ad avviare una fase di rinnovo contrattuale che dovrà avere tempi rapidi e obiettivi chiari ed esigibili

Sono giunte al termine le assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori del credito cooperativo, indette sull’intero territorio nazionale, per la presentazione ed approvazione della piattaforma di rinnovo del contratto Quadri Direttivi e Aree Professionali del Credito Cooperativo, scaduto il 31 dicembre 2022. La piattaforma è stata approvata con oltre il 99% di voti favorevoli.
Le OO.SS. di settore hanno rappresentato che i numerosi interventi dei lavoratori nel corso delle assemblee manifestano la volontà della categoria di giungere ad un rapido e positivo rinnovo contrattuale, positivo sia da un punto di vista economico che normativo. Un rinnovo in grado di adeguare le retribuzioni dall’erosione inflattiva degli ultimi anni, di redistribuire il valore della maggiore produttività conseguita dal Sistema, di aggiornare i profili professionali, sviluppare nuove modalità di partecipazione alla vita aziendale e di accompagnarne la fase di consolidamento dopo l’avvio della riforma del 2016.
Le Segreterie Nazionali di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl e Uilca, unitariamente, hanno evidenziato l’assoluta determinazione ad avviare una fase di rinnovo contrattuale che dovrà avere tempi rapidi e obiettivi chiari ed esigibili.
La piattaforma approvata è stata inviata poi a Federcasse, con l’invito a procedere in tempi adeguati all’avvio delle trattative e, quindi, ad una calendarizzazione degli incontri sindacali. 

CU redditi lavoro autonomo professionale: chiarimenti delle Entrate su termine di presentazione

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche di redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (Agenzia delle entrate, risoluzione 4 marzo 2024, n. 13/E).

L’articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998, dispone che, in linea generale, le CU vengano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Tuttavia, le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili con la dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta – Modello 770, ossia entro il 31 ottobre.

 

L’articolo 19 del D.Lgs. n. 1/2024 prevede, poi, che a partire da quest’anno, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate renda disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti).

Per questo primo anno, tuttavia, le informazioni ricavate dalle CU contenenti compensi e proventi non dichiarabili mediante il modello 730, ma solo con il modello Redditi persone fisiche (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”), saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate solo in forma sperimentale, dandone evidenza nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell’applicativo web dedicato.

Con tali avvisi verrà segnalato al contribuente che per l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro autonomo “professionale” pervenute fino al 18 marzo e che, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, dovrà modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.

 

Ciò premesso, per l’anno d’imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 possono essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di presentazione del Modello 770).

L’Agenzia invita, tuttavia, i sostituti d’imposta ad attivarsi per trasmettere le anzidette certificazioni entro il 18 marzo, poiché, in tal modo, le stesse potranno essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti che prestano assistenza fiscale.

A partire dalle CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024, l’invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante il modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo “professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.

Sisma Centro Italia: proroga delle agevolazioni contributive per il 2024 e utilizzo in compensazione

L’INPS ricorda la possibilità di utilizzare in compensazione le agevolazioni contributive previste a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016, elencando i codici tributo appositamente istituiti dall’Agenzia delle entrate (INPS, messaggio 3 marzo 2024, n. 927).

L’articolo 46, comma 2, lettera d), del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017, ha previsto, tra le altre agevolazioni, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

 

L’esonero riguarda le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca urbana appositamente istituita per le regioni del Centro Italia dal comma 1 del citato decreto, e che hanno subito a causa degli eventi sismici del 2016 la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015. L’agevolazione in argomento spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.

 

I periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione in trattazione, originariamente circoscritti agli anni 2017 e 2018, sono stati poi prolungati anche per gli anni successivi, fino al 2023, allorquando, con il D.L. n. 215/2023 (Decreto Milleproroghe, convertito in Legge n. 18/2024), l’esonero è stato esteso anche al periodo di imposta 2024 in presenza dei presupposti di legge e nei limiti di spesa previsti, fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa.

 

In virtù della disposta proroga, l’INPS, nel messaggio in oggetto, ricorda che i destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2024). 

 

Le agevolazioni in trattazione possono essere fruite attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE.

 

Ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello “F24”, delle agevolazioni, l’INPS elenca i codici tributo appositamente istituiti dall’Agenzia delle entrate e che sono i seguenti: “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164”, “Z165” e “Z166”.