CIPL Edilizia Industria Avellino: determinato l’EVR per l’anno 2024

Fissato al 4% l’importo dell’EVR per impiegati e operai nel territorio di Avellino e provincia

Il 13 marzo 2024, le Parti sociali Ance Avellino, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, hanno rilevato che quattro indicatori su quattro sono risultati positivi, per un peso ponderale pari al 100%, nel raffronto dei trienni 2023-2022-2021 e 2022-2021-2020. Pertanto, è stato determinato a livello provinciale l’EVR erogabile per l’anno 2024, con riferimento alle sole ore ordinarie effettive di lavoro prestate, nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014.
Di seguito, gli importi.

Categoria Impiegati Paga Base al 1 luglio 2014 EVR erogabile a livello provinciale sulla base della percentuale del 4%
7° Livello 1.630,71 65,23
6° Livello 1.467,63 58,71
5° Livello 1.223,02 48,92
4° Livello 1.141,51 45,66
3° Livello 1.059,96 42,40
2° Livello 953,97 38,16
1° Livello 815,36 32,61

 

Le contribuzioni minori per le aziende speciali

Fornita una ricognizione dell’assetto degli obblighi contributivi relativi alle assicurazioni minori di previdenza per il personale dipendente (INPS, circolare 3 aprile 2024, n. 53).

L’INPS ha effettuato una ricognizione dell’assetto degli obblighi contributivi delle aziende speciali (articolo 114, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, ovvero non aventi la forma giuridica di società di capitali), relativi alle assicurazioni minori di previdenza per il personale dipendente. 

Il quadro normativo

L’azienda speciale è un ente strumentale dell’ente pubblico territoriale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (approvato dal consiglio dell’ente territoriale) ed è istituita per la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (articolo 114, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000).

Tali organismi aziendali, infatti, integrano un soggetto giuridico autonomo rispetto all’ente da cui deriva, riconducibile all’ente pubblico economico e, quindi, non rientrante nel novero delle pubbliche amministrazioni.

L’assetto delle contribuzioni minori

Gli obblighi contributivi minori che sussistono in capo alle aziende speciali non trasformate in società di capitali si determinano sulla base delle norme che disciplinano le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni non pensionistiche: disoccupazione, malattia e maternità, ecc.

Malattia

L’obbligo contributivo per il finanziamento dell’assicurazione di malattia concerne anche i datori di lavoro che occupano lavoratori subordinati aventi diritto all’indennità e che corrispondono, sulla base di un obbligo assunto contrattualmente, un trattamento economico sostitutivo della predetta indennità (comma 1-bis, articolo 20, D.L. n. 112/2008).

Queste disposizioni valgono anche per gli enti pubblici economici e per le aziende speciali limitatamente alle categorie di lavoratori per i quali l’indennità è dovuta per legge.

Maternità

In materia, l’articolo 79 del D.Lgs n. 151/2001, ha stabilito il concorso al finanziamento dell’onere derivante dall’erogazione delle prestazioni economiche di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per “allattamento”, ecc.) alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato mediante il versamento, da parte dei datori di lavoro, di un’apposita contribuzione.

Disoccupazione

I lavoratori dipendenti delle aziende speciali rientrano nel campo di applicazione della NASpI, disciplinata. Di conseguenza, per tale personale è dovuta la relativa contribuzione di finanziamento (contributo ordinario, contributo addizionale per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, incremento del contributo addizionale nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, contributo in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato), secondo la disciplina recata dall’articolo 2, commi da 25 a 36 della Legge n. 92/2012.

È dovuto anche il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (articolo 25, comma 4, Legge 21 n. 845/1978).

Infine, la circolare in commento, include anche la descrizione degli obblighi per ex CUAF, Fondo di Garanzia, Fondo di Tesoreria, FIS, CIGS con relative tabelle delle aliquote contributive.

CCNL Commercio D.M.O.- Federdistribuzione: stabiliti gli aumenti salariali

Riconosciuto ai propri dipendenti un aumento di 70,00 euro a titolo di Afac

Nonostante il rammarico per il rifiuto, da parte di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, di procedere al rinnovo del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata, le imprese aderenti a Federdistribuzione hanno deciso di riconoscere gli aumenti salariali espressamente richiesti dalle stesse organizzazioni sindacali. Pertanto, a decorrere dal mese di aprile, a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali, verranno riconosciuti ai loro lavoratori un aumento pari a 70,00 euro lordi, riparametrati al IV livello. 
Inoltre, sempre nella speranza che tali organizzazioni sindacali acconsentano di riaprire le trattative per il rinnovo contrattuale, Federdistribuzione, in risposta a quanto sostenuto da esse, ha voluto ribadire di non aver fatto alcuna richiesta di “flessibilità incontrollata” nella definizione dei contratti a termine, nè di aver proposto alcuno smembramento del sistema di classificazione del personale, demansionamento dei lavoratori o riduzione dei loro diritti; invero, si proponeva l’inserimento di nuove figure professionali e nuovi ruoli di coordinamento ed organizzazione.

Procedura di riversamento spontaneo crediti d’imposta R&S: aggiornati i termini e il modello

L’Agenzia delle entrate ha disciplinato le modalità e i termini per la revoca all’accesso alla procedura di riversamento dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzati e i nuovi termini per l’accesso alla predetta procedura approvando, contestualmente, il correlato nuovo modello di domanda (Agenzia delle entrate, provvedimento 29 marzo 2024, n. 169262).

L’Agenzia delle entrate, con l’emanazione del provvedimento n. 169262/2024, ha apportato modifiche al provvedimento n. 188987/2022, in attuazione dell’articolo 5, comma 1-bis, del D.L. n. 145/2023, al fine di disciplinare le modalità e i termini per la revoca all’accesso alla procedura di riversamento dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzati, e i nuovi termini per l’accesso alla predetta procedura.

Alla luce delle modifiche attuate, i nuovi termini previsti sono:

  • 30 luglio 2024, per la presentazione del modello contenente la richiesta di regolarizzazione;

  • 16 dicembre 2024, per il versamento in unica soluzione o per il versamento della prima rata;

  • 16 dicembre 2025, per il versamento della seconda rata;

  • 16 dicembre 2026, per il versamento della terza ed ultima rata.

In caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2024.

Al mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista, consegue il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi a decorrere dal 17 dicembre 2024.

 

Contestualmente alle suddette modifiche apportate al provvedimento n. 188987/2022, l’Agenzia ha anche approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per il riversamento spontaneo del credito d’imposta, che sostituisce il precedente.

Tale modello prevede la casella “Revoca Istanza” che consente al contribuente di revocare l’istanza trasmessa, originaria o sostitutiva.

La revoca dell’istanza originaria, o dell’istanza sostitutiva è ammessa fino al 30 giugno 2024, a condizione che il contribuente non abbia ancora effettuato il correlato versamento dell’unica soluzione o della prima rata.

Il contribuente, successivamente alla revoca ed entro il termine del 30 luglio 2024, può sempre presentare una istanza ex novo.

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: nuovo incontro sul rinnovo

Per gli anni 2020-2023, Uneba propone un aumento di 50,00 euro mensili parametrati al livello 4S

Il 28 marzo è ripreso il confronto tra la delegazione datoriale Uneba e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl ,Uiltucs per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza, scaduto il 31 dicembre 2019.
Durante l’ultimo incontro, avvenuto lo scorso 6 marzo, i sindacati avevano chiesto ad Uneba di provvedere alla formalizzazione di una proposta economica per dare risposte alle esigenze di lavoratrici e lavoratori del settore.
Di seguito, pertanto, i punti salienti della proposta datoriale:
–  per gli anni 2020-2023 un aumento pari a 50,00 euro sul livello 4S da riparametrare per gli altri livelli con decorrenza dal mese successivo alla firma dell’accordo;
– l’impegno a rinnovare il CCNL 2024-2026 entro il 30 giugno 2025;
– la richiesta alle organizzazioni sindacali di sostenere Uneba nella richiesta al Governo ed alle Regioni di riconoscere almeno il 50% dei costi che le strutture dovranno sostenere per i rinnovi.
I sindacati, però, hanno definito l’offerta economica insufficiente a recuperare l’aumento dell’indice inflattivo intercorso dal 2020 al 2023 e hanno previsto l’attivo unitario delle strutture congiuntamente alle delegate e ai delegati del settore per il prossimo 5 aprile 2024.