Si parte con l’invio della precompilata 2024

Aperto il canale per l’invio delle dichiarazioni 2024. I modelli precompilati, disponibili in sola consultazione dallo scorso 30 aprile, possono adesso essere trasmessi all’Agenzia delle entrate, con o senza modifiche (Agenzia delle entrate, comunicato 20 maggio 2024).

Debutta quest’anno la nuova modalità di compilazione semplificata per aiutare i cittadini a orientarsi con più facilità tra i dati del 730 e procedere in autonomia.

La scadenza è fissata al 30 settembre 2024 per chi presenta il 730 e al 15 ottobre 2024 per chi, invece, utilizza il modello Redditi.

Per visualizzare e inviare la dichiarazione occorre entrare nella propria area riservata con Spid, Cie o Cns.

In alternativa, è sempre possibile delegare un familiare o una persona di fiducia.

 

Tra le novità 2024, i dati relativi ai rimborsi per il “bonus vista” che si aggiungono alle voci già presenti negli anni scorsi: contributi previdenziali, spese universitarie, per gli asili nido, per gli interventi di ristrutturazione, erogazioni liberali ecc.

 

Nuovo 730 semplificato

Dopo aver visualizzato la propria dichiarazione, disponibile dallo scorso 30 aprile in semplice consultazione, i contribuenti possono adesso entrare nell’applicativo e procedere a eventuali integrazioni/modifiche o accettare e trasmettere il modello così come predisposto dal Fisco.

Chi ha i requisiti per presentare il 730 può scegliere, in alternativa alla modalità tradizionale, la nuova compilazione semplificata per visualizzare le informazioni all’interno di un’interfaccia più facile da navigare grazie alle nuove sezioni famiglia, casa, lavoro, spese. In questo caso, dopo aver accettato o modificato i dati, sarà il sistema a inserirli automaticamente all’interno del modello.

Altra novità 2024 è la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall’Agenzia, anche in presenza di un sostituto d’imposta.

 

Tutte le informazioni utili per i cittadini sono raccolte in una guida online sul sito dell’Agenzia, mentre un nuovo video pubblicato sul canale istituzionale YouTube illustra in pillole le modalità per accedere e le date da ricordare. Sempre aggiornato, inoltre, il sito dedicato “Info e assistenza” dove sono raccolti tutti i contenuti sulla stagione dichiarativa 2024 e le risposte alle domande più frequenti.

CIPL Lapidei Industria Foggia: firmato il rinnovo del contratto

Prevista Una Tantum e aumentato il Premio di assiduità e l’indennità di mensa

In data 15 maggio 2024, le Parti sociali Confindustria Foggia, la Sezione Escavazione e Lavorazione del Marmo e Materiali Lapidei-Cave di Inerti e Frantumazione di Confindustria Foggia, con le OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, dopo molteplici proteste, scioperi ed incontri, hanno firmato l’accordo per il rinnovo del contratto provinciale dei lapidei.
Tra le novità, a decorrere dalla retribuzione al mese di maggio 2024, viene riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici del Settore lapideo un aumento lordo del Premio di Assiduità Lavorativa, parametrato sul Livello C, di:
37,00 euro lordi per il periodo dal 1 maggio 2025 al 30 aprile 2025;
47,00 euro lordi per il periodo dal 1 maggio 2025 al 30 aprile 2026;
57,00 euro lordi per il periodo dal 1 maggio 2026 al 30 aprile 2027.

Inoltre, ai dipendenti assunti a tempo indeterminato alla data del 1 maggio 2024, con una anzianità aziendale di almeno 12 mesi, viene corrisposta nel mese di agosto Una Tantum pari a 250,00 euro. Infine, i Buoni Pasto Elettronici verranno erogati con un’importo pari a 6,50 euro, per ciascuna giornata di effettiva presenza.

  

Contratti di solidarietà: le modalità per il recupero dello sgravio contributivo

Fornite le istruzioni operative per la fruizione delle agevolazioni a valere sullo stanziamento relativo al 2022 (INPS, circolare 20 maggio 2024, n. 66).

L’INPS ha fornito le istruzioni operative in materia di fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996 (come modificato dal D.L. n. 34/2014), a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2022.

In particolare, il citato articolo 6, comma 4, prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

Per il 2022 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2022 avevano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che avevano un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

La cumulabilità del beneficio

Il beneficio contributivo di cui al D.L. n. 510/1996 e successive modificazioni, è in linea generale considerato incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento; pertanto, i lavoratori, per i quali l’impresa fruisca del predetto esonero, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive.

Tuttavia, il beneficio contributivo in argomento è cumulabile con l’esonero denominato “Decontribuzione Sud” (articolo 27, comma 1 del D.L. n. 104/2020). Tale esonero è stato successivamente esteso dall’articolo 1, comma 161, della Legge n. 178/2020, fino al 31 dicembre 2029, con la previsione di una diversa modulazione dell’intensità della misura, escludendo dal beneficio i soggetti individuati all’articolo 1, comma 162.

Pertanto, le imprese indicate nell’Allegato n. 1 alla circolare in commento, che debbono usufruire dell’esonero contributivo di cui al decreto-legge n. 510/1996 per i medesimi lavoratori per i quali abbiano già fruito della “Decontribuzione Sud”, sono tenute a calcolare e applicare il beneficio sulla contribuzione datoriale residua, che non sia oggetto di esonero ad altro titolo.

Modalità di compilazione del flusso Uniemens

Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto (il citato Allegato n. 1), per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CausaleACredito>, devono inserire il codice causale di nuova istituzione “L991”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2022”;
– nell’elemento <SommeACredito>, devono indicare il relativo importo.

Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in commento.

Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). 

 

Fondo Fasdac: prevista la copertura sanitaria integrativa

La Cassa Sanitaria Carlo De Lellis mette a disposizione una nuova integrazione per il rimborso di alcune spese sanitarie sostenute dal dirigente o dal nucleo familiare

La Cassa Sanitaria Carlo De Lellis ha messo a disposizione dei dirigenti del settore terziario la possibilità di integrare il rimborso di alcune spese sanitarie sostenute per sè o per il proprio nucleo familiare tramite la piattaforma Welfare Dirigenti Terziario.
Il costo è:
– pari a 430,00 euro per le coperture del primo semestre dell’anno;
– pari a 258,00 euro per le coperture del secondo semestre. 
L’assicurazione integrativa prevede il rimborso di una quota percentuale fino all’importo massimo della spesa sostenuta, per una serie di prestazioni predefinite e differenti in base alla scelta del piano acquistato:
– visite mediche: 80% per il dirigente;
– accertamenti diagnostici e prestazioni medico specialistiche ambulatoriali: 50% per il dirigente e 50% per il nucleo familiare;
– terapie fisiche e riabilitative: 50% per il dirigente e 50% per il nucleo familiare,
– lenti correttive della vista: 50% per il dirigente;
– apparecchi acustici: 50% per il dirigente e 50% per il nucleo familiare;
– altri dispositivi medici: 50% per il dirigente e 50% per il nucleo familiare.
La copertura sanitaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui hai effettuato l’acquisto e scade il 31 dicembre dello stesso anno. 

Mezzi di trasporto confiscati per contrabbando: chiarimenti delle Dogane su affidamento/assegnazione

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito chiarimenti per la gestione dei mezzi di trasporto confiscati e per l’eventuale affidamento/assegnazione, nelle ipotesi di sequestro e di confisca di tali beni, con riguardo ai casi di contrabbando (Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare 16 maggio 2024, n. 13).

In merito alla gestione dei mezzi di trasporto confiscati, con la circolare n. 12/2023 sono stati delineati i presupposti della richiesta di affidamento temporaneo o di assegnazione definitiva, i soggetti che possono presentarla e le destinazioni d’uso dei mezzi da affidare.

 

Nel caso di mancanza di istanza di affidamento o di richiesta di assegnazione definitiva, in luogo della distruzione e se economicamente vantaggiosa, gli Uffici possono richiedere la vendita all’asta dei beni sequestrati tramite gli I.V.G..

 

Il trasgressore, nei casi in cui sia divenuto definitivo il provvedimento di confisca, può richiedere all’Amministrazione il riscatto del mezzo, previo pagamento del suo valore e della sanzione amministrativa.

 

Tuttavia, la suddetta circolare n. 12/2023 specifica che, al contrario, laddove il mezzo di trasporto sia stato confiscato in quanto utilizzato per commettere l’illecito di contrabbando, l’Ufficio non darà seguito positivo all’istanza di riscatto.

L’Agenzia delle dogane precisa che l’Ufficio è tenuto a valutare la convenienza economica dell’utilizzo del mezzo rispetto alla vendita del bene all’asta indicando, a tal fine, gli elementi che devono guidare tale valutazione. L’Ufficio, inoltre, è tenuto a determinare il valore commerciale del bene in base alle indicazioni stabilite.

 

Con la sentenza C 489/20 del 7 aprile 2022 la Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta sul tema dell’estinzione dell’obbligazione doganale di merce introdotta in modo irregolare nel territorio doganale dell’UE, oggetto di sequestro e successiva confisca, distinguendo:

– l’estinzione dell’obbligazione doganale disciplinata dal Regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013 – CDU;

– l’estinzione dell’obbligazione connessa alle accise e all’IVA gravante sulla stessa merce, disciplinate rispettivamente dalla direttiva 2008/118/CE del Consiglio e dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

 

L’estinzione dell’obbligazione doganale conseguente al sequestro e successiva confisca della merce introdotta irregolarmente nel territorio doganale dell’Unione non comporta, ove l’introduzione irregolare fosse già avvenuta al momento del sequestro, anche l’estinzione dell’obbligazione tributaria ad essa connessa relativa ad accise e all’IVA.

Le Dogane hanno evidenziato che la citata direttiva 2008/118/CE (accise) risulta abrogata dalla direttiva (UE) 2020/262. Quest’ultima, recepita nell’ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 180/2021 con effetto dal 13 febbraio 2023, fornisce all’art. 6, par. 3, la definizione, ai fini dell’accisa, di immissione in consumo.

In sostanza, il legislatore nazionale ha disposto nel medesimo senso del legislatore unionale con riferimento all’obbligazione doganale.

Pertanto, il sequestro e conseguente confisca della merce, anche laddove il sequestro avvenga successivamente all’introduzione irregolare, estinguono l’obbligazione tributaria riferita alle accise.

Per quanto riguarda l’obbligo del pagamento dei diritti doganali, l’art. 338 c.1 T.U.L.D. dispone che il pagamento della multa o dell’ammenda non esime dall’obbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata.

La disposizione nazionale collega, dunque, l’estinzione del debito tributario all’avvenuto sequestro delle merci.