CCNL Assicurazioni INA-ASSITALIA: in arrivo la firma definitiva

Per impossibilità unilaterale di Anagina l’incontro per la firma definitiva del 28 giugno scorso è stato rimandato ad oggi 10 luglio 2024

Con comunicato del Coordinamento Anagina di First-Cisl è stata resa nota la sottoscrizione in data 5 giugno 2024 dell’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti amministrativi delle agenzie Anagina. 
Il nuovo accordo, con scadenza al 31 marzo 2025, ha previsto aumenti economici e delle indennità del 5%. A decorrere dalla data di sottoscrizione, da aggiungersi alle previsioni contrattuali e di accordi aziendali, è in vigore l’aumento di 1,00 euro del buono pasto (per ogni giorno di effettiva presenza, full-time/part-time). Prevista inoltre l’erogazione di una “Una Tantum” di 1.000,00 euro da riparametrare per gli altri livelli e classi come da prassi, con pagamento su due rate di pari importo, una alla data di sottoscrizione e l’altra al 1° gennaio 2025. Le agenzie che hanno erogato Ivc e anticipi/acconti di Una tantum avranno la facoltà di recuperarli dagli importi da erogare. 
In materia di assistenza sanitaria, le Parti, in occasione del successivo rinnovo di CCNL, valuteranno l’andamento della polizza con durata triennale (2025, 2026 e 2027) e le relative coperture assicurative. Per motivi sanitari sono riconosciute ulteriori 5 ore di permessi retribuiti aggiuntivi. 
Nell’incontro del 5 giugno le Parti si sono accordate per un incontro finalizzato alla firma dell’accordo che si sarebbe dovuto tenere il 28 giugno 2024. Per impossibilità unilaterale di Anagina l’incontro del 28 giugno scorso è stato rimandato ad oggi 10 luglio 2024.

CCNL BCC: sottoscritto l’accordo di rinnovo

Previsto riduzione dell’orario di lavoro ed un incremento del 15% della retribuzione

Il 9 luglio 2024, Fisac-Cgil, Fabi, First-Cisl, Ugl Credito, Uilca-Uil Credito e Assicurazioni con Federcasse hanno siglato l’ipotesi di rinnovo del contratto dei quadri direttivi e aree professionali del Credito cooperativo 2023-2025, con vigenza da marzo 2024, che interessa circa 36 mila dipendenti.
Con il nuovo testo contrattuale, le Parti sociali hanno previsto:
– un aumento della retribuzione a regime per un livello medio (3° area professionale, 4º livello) di 435,00 euro, con erogazione della prima tranche, pari a 30,00 euro, nella busta paga di settembre 2024, una seconda di 60,00 euro da gennaio 2025 ed infine la terza di 75,00 euro restanti da gennaio 2026;
una tantum dal valore di 1.200,00 euro che verrà corrisposta nel mese di luglio;
– l’introduzione di una specifica indennità di rischio cashless pari a 80,00 euro (per 12 mensilità), per i dipendenti che svolgono attività di supporto all’attività di cassa automatizzate;
– riduzione dell’orario di lavoro settimanale di 30 minuti, a parità di salario;
– previsione di un contributo a sostegno della Cassa mutua nazionale, con la promessa di sviluppare sull’ente un confronto di sviluppo e prospettiva;
– estensione a 12 mesi del congedo specifico per le donne vittime di violenza;
– nuove misure di sostegno per le famiglie delle lavoratrici e lavoratori deceduti prematuramente (c.d. prestazione premorienza).

Bonus psicologo, riapertura dei termini di fatturazione per i professionisti

Nuova apertura della procedura per consentire la registrazione dei dati ai terapeuti che hanno confermato le sedute entro il 26 marzo 2024 e, solo per la Regione Basilicata, entro il 6 maggio 2024 (INPS, messaggio 9 luglio 2024, n. 2568).

L’INPS ha comunicato che, su indicazione del Ministero della salute, viene riaperta la procedura per consentire la registrazione dei dati di fatturazione ai professionisti che hanno confermato le sedute entro il 26 marzo 2024 e, solo per la Regione Basilicata, entro il 6 maggio dell’anno in corso, ma non le hanno corredate dei relativi dati di fatturazione entro il termine del 21 maggio 2024.

A tal fine, sarà resa disponibile in procedura la funzionalità per assicurare l’inserimento dei suddetti dati da parte degli psicoterapeuti dalle ore 9.00 del giorno 15 luglio 2024 alle ore 18.00 del giorno 31 luglio 2024.

Le modalità di accesso alla procedura dedicata sono descritte nel tutorial per i professionisti pubblicato sul portale INPS, al quale si accede tramite la home page digitando nel campo di ricerca testuale “Bonus psicologo” e selezionando poi il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”.

In particolare, rilevano le indicazioni contenute nella sezione del tutorial “Registrazione e rimborso fattura”.

Decorso il termine del 31 luglio, le sedute confermate ma non corredate dai dati di fatturazione saranno definitivamente annullate d’ufficio.

Infine, l’INPS ricorda che i rimborsi delle fatture possono essere effettuati solamente nei confronti dei professionisti per i quali il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (CNOP) abbia inviato conferma di iscrizione all’albo.

 

CCNL Istituti Investigativi: sottoscritto verbale economico

Per i dipendenti del settore previsti Una Tantum ed aumenti retributivi

Nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL del settore Sicurezza Ausiliaria il 24 giugno 2024 si sono incontrate AISS (Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria), FEDERTERZIARIO (Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana), e FEDERAZIONE NAZIONALE UGL SICUREZZA CIVILE, per definire gli aspetti economici per i dipendenti del settore. 
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, verrà corrisposto, a titolo di indennità di vacanza contrattuale, un importo “Una Tantum” lordo, erogato negli importi e con le modalità di seguito riportate. 

Livello Una Tantum
1/7/2024
1 15,00
2 25,00
3 40,00
4 50,00
5 75,00
6 80,00
7 90,00

Gli importi verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 1/6/2020-30/6/2024. Non saranno conteggiati, ai fini dell’anzianità, i periodi di aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali ed i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Detti importi non saranno utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto. 
A partire dal 1° Gennaio 2025, le retribuzioni avranno i seguenti aumenti già comprensivi dei futuri aumenti contrattuali. I Livelli 6 e 7 saranno eliminati.

Livello Minimi
Quadri 1.865,00 
1 1.645,00 
2 1.440,00 
3 1.340,00 
4 1.280,00
5 1.195,00

Le Parti Sociali hanno inoltre definito le retribuzioni per il personale svolgente attività discontinue o di semplice attesa o custodia.

Errata fatturazione e accesso all’agevolazione fiscale nella misura del 110%

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti su come sanare l’errore di errata fatturazione al fine di conservare l’agevolazione fiscale nella misura del 110% (Agenzia delle entrate, risposta 9 luglio 2024, n. 146).

In tema di detrazioni, l’Agenzia delle entrate ha più volte ribadito che per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo  pagamento.

In  caso di sconto ”integrale” in  fattura  (e,  dunque,  in  assenza  di  un  pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.

Laddove l’emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il documento indichi due diverse date, laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge, la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato.

 

Ai fini, dunque, dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione, sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del ”Superbonus 110%”.

 

Nel caso di specie, la ditta fornitrice ha emesso tre fatture errate, praticando lo sconto sul solo imponibile, omettendo quindi di addebitare l’IVA in rivalsa.

Ai fini dell’applicazione dello sconto in fattura, per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell’IVA, e l’importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti.

Le successive note di debito prodotte per ”rettificare” le fatture errate sono state concretamente trasmesse allo SdI ed ”emesse” ben oltre il termine di 12 giorni. Tali nuove fatture hanno replicato pedissequamente le precedenti errate, ­salvo che per l’addebito dell’IVA in rivalsa, poi assorbito anch’esso dallo sconto  sicché le prime non sembrano essere state ”stornate” con una nota di credito ma solo duplicate, in violazione delle norme.

Stante quanto sopra, l’Agenzia ha chiarito che lo sconto in fattura sarà applicabile nella misura prevista per il 2024 (70%) osservando, tuttavia, che la sanatoria non consentirà di retrodatare l’efficacia delle fatture al fine di fruire dell’agevolazione in misura pari al 110%.