Nuove Tabelle codici-atto per trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici registri immobiliari

L’Agenzia delle entrate ha reso disponibili le nuove Tabelle contenenti i codici-atto per l’esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione nei pubblici registri immobiliari (Agenzia delle entrate, provvedimento 11 luglio 2024, n. 292682).

Nel contesto della meccanizzazione dei servizi di pubblicità immobiliare, con circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio, n. 128/T/1995 sono state fornite le istruzioni per la compilazione dei modelli di nota approvati con Decreto interministeriale 10 marzo 1995 e sono state previste tre tabelle degli atti soggetti a pubblicità immobiliare, nella forma della trascrizione, dell’iscrizione e dell’annotazione, a ciascuno dei quali è stato attribuito il relativo codice identificativo da indicare nella corrispondente formalità.

 

A seguito dell’evoluzione normativa sopravvenuta rispetto all’ultimo aggiornamento delle suddette tabelle, l’Agenzia delle entrate ha dovuto individuare ulteriori codici atto in relazione a nuove fattispecie soggette a pubblicità, tra le quali:

  • quelle introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;

  • quelle introdotte dalla cosiddetta “riforma Cartabia” del processo civile,.

Tali tabelle codificano fattispecie sopravvenute in forza dell’emanazione di nuovi atti normativi e, al fine di una più chiara evidenza pubblicitaria dei registri immobiliari, provvedono anche ad una più dettagliata definizione di alcune formalità già codificate, come nel caso delle annotazioni correlate ai procedimenti di volontaria giurisdizione per le quali, con i nuovi codici atto, viene specificato se si tratta di provvedimenti giurisdizionali di accoglimento o di rigetto.

 

Pertanto, l’Agenzia ha pubblicato nuove Tabelle denominate rispettivamente:

– “Tabella degli atti soggetti a trascrizione”;

– “Tabella degli atti in base ai quali sono richieste le iscrizioni”;

– “Tabella dei tipi di annotazione”.

 

Le codifiche di nuova introduzione rispetto a quelle già in uso potranno essere adottate per la redazione delle note di trascrizione e di iscrizione e delle domande di annotazione a decorrere dal 30 settembre 2024.

CCNL Zootecnia: nuovi minimi da luglio

 

Prevista la terza tranche di aumenti per il Settore 

L’Ipotesi di Accordo del 14 novembre 2023 sottoscritta tra l’Associazione Italiana Allevatori e la Flai-Cgil, la Fai-Cisl, la Uila-Uil, la Confederdia ha previsto per i dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici in forza al 14 novembre a partire dal 1° luglio la terza rata di aumenti.
Di seguito i nuovi importi.

Area/Liv. Minimo 1° Luglio 2024 
1/2 2.244,13 euro
1/3 2.146,43 euro 
1/4 2.048,29 euro 
1/5 1.975,35 euro 
2/1 1.902,47 euro 
2/2 1.851,80 euro 
2/3 1.778,11 euro 
2/4A 1.680,60 euro 
2/4B 1.648,61 euro 
2/5 1.629,91 euro 
2/6 1.556,30 euro 
3/1 1.407,18 euro 
3/2 1.286,91 euro 

Decreto Coesione, le disposizioni per i lavoratori Alitalia e Cityliner

Incrementato di 18,4 milioni annui lo stanziamento previsto per l’anno 2024 per il finanziamento delle prestazioni integrative (INPS, messaggio 11 luglio 2024, n. 2588).

La Legge n. 95/2024 di conversione del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) ha aumentato di 18,4 milioni di euro lo stanziamento previsto per l’anno 2024 in favore del Fondo di solidarietà per il finanziamento delle prestazioni integrative di cui all’articolo 12, comma 3 del D.L. n. 104/2023, previste a beneficio dei dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. individuati dal comma 1 del medesimo articolo. 

In particolare, l’articolo 28-ter del Decreto Coesione, modificando il citato comma 3, ha previsto uno stanziamento per il 2024, volto a finanziare l’erogazione delle suddette prestazioni, in misura pari a 24,2 milioni di euro, in luogo dei 5,8 milioni di euro previsti originariamente dal D.L. n. 104/2023.

Le prestazioni

Nel messaggio in commento, l’INPS rammenta che l’articolo 12, comma 1 del D.L. n. 104/2023 ha introdotto una misura specifica in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., prevedendo che il trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) di cui all’articolo 10, comma 1 del D.L. n. 146/2021 potesse proseguire, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario.

Il successivo comma 3 del citato articolo 12 aveva anche stabilito, per i medesimi lavoratori interessati dalla previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo, che, in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 5 del D.M. n. 95269/2016, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale potesse erogare, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, una prestazione integrativa del trattamento di integrazione salariale straordinaria tale da garantire che il trattamento complessivo spettante ai lavoratori fosse pari al 60% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dalla proroga del trattamento di integrazione salariale di cui trattasi nell’anno precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. Il medesimo comma 3 aveva previsto, per il finanziamento di tale prestazione integrativa, un incremento del citato Fondo di solidarietà pari a 5,8 milioni di euro per l’anno 2024, appunto l’importo delle risorse da ultimo aumentate dal Decreto Coesione.

 

 

 

Ebinter Lecce: previsti 110 mila euro per aziende e dipendenti del terziario

Pubblicati tre bandi riservati ai lavoratori del settore terziario

L’Ente Bilaterale del Terziario di Lecce ha deciso di pubblicare tre bandi per gli esercenti e lavoratori del settore. Il primo, dal valore di 50 mila euro, “Libri e materiale scolastico”, consente alle famiglie di ottenere un buono di 150,00 euro per l’acquisto di materiale scolastico e libri di testo per i figli che frequentano le scuole medie inferiori, superiori e Università, nell’anno scolastico ed accademico 2024/2025. Il secondo, di 10 mila euro, “Attività sportive e benessere”, consente di ottenere un contributo dal valore di 150,00 euro per il pagamento dell’ iscrizione o retta mensile presso piscine, palestre etc. 
Inoltre, la novità del 2024 è lo stanziamento di ulteriori 20 mila euro che consentiranno di ottenere un contributo dl 150,00 euro per le spese inerenti la frequenza di centri estivi, campi scuola, asili privati ed altro. 
Infine, l’Ente stanzia ulteriori 30 mila euro per le aziende aderenti sia per la formazione dei lavoratori in tema di sicurezza sul lavoro che per altri interventi di formazione professionalizzante. 
Le domande devono essere presentate entro il 6 settembre 2024 e le relative informazioni sono pubblicate sul sito www.confcommerciolecce.it. 

Rimborso IVA sugli acquisti a soggetto non residente: chiarimenti AdE

Le Entrate si occupano di chiarire la corretta procedura da adottare al fine di ottenere il rimborso dell’eccedenza IVA generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia da una società di diritto tedesco (Agenzia delle entrate, risposta 11 luglio 2024, n. 147).

L’articolo 38-bis2 del decreto IVA, detta le regole in tema di rimborsi chiesti con il c.d. ”portale elettronicodagli operatori comunitari che hanno corrisposto l’IVA in Italia, secondo le regole previste dalla direttiva 2008/9/CE.

 

Dal 2010 i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri, che hanno intenzione di chiedere il rimborso dell’imposta assolta in Italia, relativamente agli acquisti eseguiti direttamente senza ricorrere all’identificazione diretta o al rappresentante fiscale devono presentare un’apposita istanza in via telematica al proprio Stato membro di stabilimento, che provvede ad inoltrarla al Centro operativo di Pescara.

La domanda di rimborso può riferirsi ad un trimestre solare o all’anno solare, e può essere presentata:

  • se trimestrale, a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ed entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento;

  • se annuale, a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre del medesimo anno.

Tra le condizioni che escludono la possibilità di attivare la procedura di rimborso mediante ”portale elettronico”, rientrano:

– la presenza in Italia di una stabile organizzazione del soggetto non residente;

– l’acquisto di beni e servizi con imposta indetraibile secondo la legge italiana;

– l’effettuazione in Italia di operazioni attive, con alcune eccezioni.

 

È stato già chiarito dall’Agenzia delle entrate che l’identificazione diretta non preclude al soggetto non residente la facoltà di chiedere il rimborso IVA mediante la procedura del ”portale elettronico”, purché le fatture di acquisto la cui IVA è richiesta a rimborso:

  1. siano intestate alla partita IVA del soggetto non residente;

  2. non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata utilizzando la partita IVA italiana.

Residua, infine, la procedura del cd. ”rimborso anomalo”, secondo cui la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto.

La facoltà di avvalersi di tale rimedio è stata, altresì, riconosciuta dalla prassi, nell’ipotesi di crediti IVA emergenti da dichiarazioni omesse, utilizzati in detrazione nelle dichiarazioni successive.

 

Ciò premesso, riguardo al caso di specie, l’istante avrebbe potuto esclusivamente azionare la procedura di rimborso mediante ”portale elettronico” disciplinata dall’articolo 38-bis2 del decreto IVA.

Essendo ormai decorsi i termini prescritti, l’istante risulta decaduto dalla possibilità di recuperare l’eccedenza IVA generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia.

Resta esclusa, in tale circostanza, la facoltà di avvalersi previa attribuzione ”retroattiva” della partita IVA di ottenere la restituzione dell’imposta oltre i termini ordinari.