CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: nuovo incontro per il rinnovo

Dal punto di vista economico si è raggiunta l’intesa di un aumento di circa 120,00 euro per i lavoratori del settore 

Il 1° ottobre si è tenuto un nuovo incontro tra i sindacati Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Fp-Cisl, Uiltucs-Uil, Uil-Fpl e Uneba, successivo allo sciopero nazionale del 16 settembre, per discutere sul rinnovo del CCNL del personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza.
Innanzitutto, i sindacati hanno rilevato l’alta percentuale di adesione allo sciopero, sul presupposto del malcontento da parte dei lavoratori in merito all’aspetto retributivo definito nettamente inferiore rispetto agli altri lavoratori del settore socio-sanitario- assistenziale-educativo e comunque ritenuto che l’offerta economica di Uneba di un aumento pari a 100,00 euro risulti del tutto insoddisfacente. Durante l’incontro, Uneba si è resa disponibile ad un accordo sull’aumento pari a 120,00 euro ed alla revisione degli articoli relativi al tempo determinato, alla rivisitazione del TEP (Trattamento Economico Progressivo) ed all‘istituto della maternità.
E’ stato, inoltre, fissato un nuovo calendario di appuntamenti: 21 ottobre, 7 novembre,13 novembre, 25 novembre, 4 dicembre.

CCNL Istruzione e ricerca: stretta finale per la chiusura delle sequenze contrattuali

Aran e OO.SS. si avviano alla firma delle sequenze contrattuali, focus accesso sui lavoratori precari

La Flc-Cgil ha informato, mediante una nota stampa, circa l’esito del tavolo di trattativa tenutasi all’Aran il 2 ottobre 2024. La riunione, incentrata sulla coda contrattuale relativa al CCNL Istruzione e ricerca, ha fatto registrare dei passi in avanti circa la conclusione positiva dell’incontro, in vista della firma. In sede di contrattazione, infatti, la legge prevede che venga definita la retribuzione del contratto a tempo determinato; mentre, l’intento delle Parti sindacali è quello di stabilire, oltre alle retribuzioni, diritti, doveri e tutele, così come avviene per gli altri lavoratori non a tempo determinato. A tal proposito, l’esperienza acquisita mediante le varie forme di lavoro, quali: assegni di ricerca, contratto di ricerca, contratto a tempo determinato di cui all’art. 141 del CCNL vigente; indicano la strada verso il raggiungimento dei requisiti per la stabilizzazione dei precari. 
Focus importante anche sul settore degli EPR. Infatti, sebbene venga riconosciuto loro un assegno di ricerca e contratti a tempo determinato ai fini della trasformazione ad indeterminato, le OO.SS. hanno richiamato all’applicabilità delle norme specifiche sulla stabilizzazione, con la alla possibilità per le amministrazioni di estendere a questi lavoratori le norme del contratto collettivo nazionale.
I progressi fatti sono stati apprezzati dai sindacati che si sono detti pronti a firmare, facendo leva sulla possibilità di chiudere anche le altre sequenze contrattuali, relative a: tecnologo dell’università a tempo indeterminato; retribuzione dei CEL e del personale delle AOU. 
Per quanto riguarda la firma dell’ipotesi del CCNL Istruzione e ricerca e per la discussione sulle altre sequenze contrattuali, il tavolo è aggiornato al 9 ottobre 2024. 

Flussi migratori e lavoro: le nuove disposizioni urgenti

Il Governo ha approvato un decreto-legge che introduce tra l’altro novità normative in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri e di tutela e assistenza alle vittime di caporalato (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 2 ottobre 2024, n. 98).

Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri un decreto-legge con disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

In particolare, il provvedimento integra nella sua prima parte la disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, già definita recentemente con il DPCM del 27 settembre 2023, sulla programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025.

Le novità nelle procedure d’ingresso

Il Governo ha deciso di intervenire con urgenza con l’obiettivo di semplificare e accelerare le procedure, rendendole nel contempo più sicure. Tra gli interventi maggiormente significativi vi sono:

– precompilazione rispetto al click day delle domande di nulla osta al lavoro, così da ampliare i tempi per i controlli e consentire la regolarizzazione o l’esclusione delle domande non procedibili;
– interoperabilità tra il sistema informatico in uso e le banche dati dei Ministeri dell’interno e del lavoro, dell’INPS, Camere di commercio, Agenzia delle entrate e AGID, al fine della verifica automatica di alcune tipologie di dati presenti nelle domande di nulla osta al lavoro; 
– ferme restando le quote, svolgimento nel corso dell’anno di ulteriori “click day” per settori specifici;
– obbligo di conferma dell’interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro, prima del rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero;
– obbligo di elezione di domicilio digitale per il datore di lavoro e digitalizzazione della procedura anche per ciò che attiene alla sottoscrizione e invio del contratto di soggiorno, abolendo la necessità per il datore e il lavoratore di presentarsi a tal fine presso lo sportello unico per l’immigrazione
– inibizione al sistema per i successivi 3 anni dei datori di lavoro che, per causa a loro imputabile, non provvedono alla stipula del contratto di lavoro dopo l‘ingresso dello straniero o che utilizzano lavoratori senza contratto;
– limite al numero di domande attivabili dal datore di lavoro in proporzione a fatturato, numero di addetti e settore di attività
– possibilità per i lavoratori stagionali di stipulare, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, un nuovo contratto con lo stesso o con altro datore entro 60 giorni dalla scadenza del precedente contratto;
– possibilità di conversione, al di fuori delle quote, del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato;
mantenimento dei canali di ingresso speciali per rifugiati e apolidi;
– introduzione di un canale di ingresso sperimentale per il 2025 per l’assistenza di grandi anziani e disabili, nel limite di 10.000 unità, attraverso le Agenzie per il lavoro, le organizzazioni datoriali firmatarie del CCNL del settore domestico e i professionisti dell’area giuridico-economica, con esclusione del silenzio assenso nell’esame delle relative domande di nulla osta al lavoro;
– eliminazione del silenzio assenso per la fase di esame delle domande relative a lavoratori di stati a rischio (nel 2025 si tratta di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka);
– potenziamento del personale addetto alle procedure di ingresso in Italia per motivi di lavoro dei Ministeri dell’interno e degli esteri.

I provvedimenti sul caporalato

Il Capo II del decreto-legge riconosce il permesso di soggiorno per casi speciali in favore delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui al nuovo articolo 18-ter del Testo unico dell’immigrazione, alle quali è esteso l’ambito applicativo del programma unico di emersione, assistenza, integrazione sociale. 

Alla scadenza, il permesso di soggiorno per casi speciali rilasciato al lavoratore straniero vittima di violenza, abuso o sfruttamento del lavoro può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote o in permesso di soggiorno per motivi di studio, qualora lo straniero sia iscritto a un regolare corso.

L’ammissione alle misure di assistenza finalizzate alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo avviene attraverso programmi individuali e si prevedono le condizioni ostative e le cause che determinano la revoca dell’ammissione alle misure, per esempio per condanna per un delitto non colposo

Le misure di protezione previste dal D.L. n. 83/2002 a tutela dell’incolumità delle persone ritenute a rischio trovano applicazione nei confronti degli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Viene esteso il patrocinio in materia di spese di giustizia a coloro che collaborano all’emersione del suddetto reato e all’individuazione dei responsabili.

 

Istruzioni MIMIT per la presentazione delle domande del credito d’imposta per la quotazione delle PMI

In merito al credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha ricordato che per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 è possibile presentare le domande fino al 31 marzo 2025 (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 1 ottobre 2024).

In attuazione dei commi da 89 a 92 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2018, le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione potevano usufruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500.000 euro.

Dopo svariate proroghe, con la Legge di bilancio 2023 la misura è stata prorogata al 31 dicembre 2023 con modifica delle condizioni: le PMI che inizino una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo e che ottengano l’ammissione alla quotazione, possono richiedere un credito d’imposta pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti, fino a un massimo di 500.000 euro.

 

Il D.L. n. 215/2023 (“D.L. Proroghe”) ha, poi, prorogato la misura fino al 31 dicembre 2024 (costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024 per le quotazioni avvenute nell’anno 2024).

Pertanto, ricorda il MIMIT, per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024) è possibile presentare le istanze a partire dal 1° ottobre 2024 sino al 31 marzo 2025.

 

L’istanza, da trasmettere via PEC ai sensi dell’articolo 6 del D.M. 23 aprile 2018, deve contenere il modulo di domanda e i seguenti elementi descritti all’articolo 6, comma 2:

  • elementi identificativi della qualità di PMI;

  • ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti nell’annualità di riferimento per l’ammissione alla quotazione, nonché l’attestazione di cui all’articolo 4, comma 4;

  • delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;

  • dichiarazioni antimafia.

Ebrat Abruzzo: contributo per acquisto testi scolastici

Per le spese sostenute da giugno a dicembre la richiesta di rimborso deve essere presentata entro il 28 febbraio 2025

Per andare incontro alle esigenze delle famiglie e contrastare il caro-libri l’Ebrart Abruzzo, Ente bilaterale regionale per l’artigianato Abruzzo, ha deciso di aumentare il contributo corrisposto a dipendenti, titolari, soci e collaboratori delle imprese artigiane.
Dall’anno 2024 il contributo massimo richiedibile è passato da 200,00 a 300,00 euro lordi per ciascun figlio. Per presentare la domanda è necessario scaricare il modulo disponibile sul sito dell’Ente, compilarlo ed inviarlo unitamente ai documenti richiesti, indicati di seguito:
– autorizzazione al trattamento dei dati;
– busta paga del mese precedente alla richiesta;
– documentazione comprovante le spese sostenute.
L’Ente precisa che per le spese sostenute da giugno a dicembre la richiesta di rimborso dovrà essere presentata entro il 28 febbraio 2025.