Con il mese di aprile, corresponsione degli acconti ai lavoratori in forza dal 12 dicembre 2022
Il Verbale di Accordo sottoscritto il 12 dicembre 2022, tra Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori-Ancc Coop, Federazione Nazionale delle Coop…
CCNL Commercio Cooperative: erogati gli acconti assorbibili su futuri aumenti contrattuali
CCNL Tessili Faconisti (Laif-Cisal): corresponsione della 1ª tranche di Una Tantum
Prevista per l’anno 2023 l’erogazione di un importo Una Tantum, da corrispondersi in 2 tranche
Con il CCNL sottoscritto il 31 gennaio 2023 Laif, Anpit, Cisal-Terziario e Cisal hanno stabilito l’erogazione nell’anno 2023 di un importo Una Tantum, suddiviso in 2 tranche. La 1ª tranche deve essere corrisposta nel mese di aprile con le seguenti modalità:
– lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2020: 100% dell’Una Tantum;
– lavoratori assunti dal 1° gennaio 2021: Una Tantum proporzionata per il periodo lavorato, dalla data di assunzione al 31 dicembre 2022;
– lavoratori assunti dal 1° gennaio 2023: non hanno diritto all’Una Tantum.
Livello | Importo |
Quadri | 225,00 |
1 | 200,00 |
2 | 170,00 |
3 | 140,00 |
4 | 120,00 |
5 | 100,00 |
6 | 90,00 |
7 | 85,00 |
8 | 75,00 |
Una Tantum per gli Operatori di Vendita
Livello | Importo |
Venditore 1 | 140,00 |
Venditore 2 | 120,00 |
Venditore 3 | 110,00 |
CIPL Edilizia Industria – Frosinone: EVR 2023
Effettuata la verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e la determinazione degli importi
Come stabilito dal Verbale di Accordo Edilizia Industria – Frosinone sottoscritto l’11 aprile 2016 l’Ance Frosinone e le Organizzazioni Sindacali Provinciali hanno verificato la sussistenza degli indicatori territoriali e hanno proceduto alla conseguente determinazione degli importi erogabili.
Tale verifica è stata effettuata raffrontando i dati del triennio 2022/2021/2020 con il triennio 2021/2020/2019 e gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi.
Inoltre, ogni azienda deve procedere al raffronto dei seguenti parametri aziendali relativi al triennio 2022/2021/2020 con quelli relativi al triennio 2021/2020/2019:
– ore denunciate in Cassa Edile;
– volume d’affari IVA.
Se entrambi i parametri aziendali risultano pari o positivi, l’azienda eroga l’E.V.R. nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2014.
Se uno dei due parametri aziendali risulta negativo, l’azienda eroga l’E.V.R. nella misura del 65% del suddetto 4% .
Se entrambi i parametri risultano negativi, l’azienda non eroga l’E.V.R.
Si precisa che l’E.V.R. spetta ai lavoratori per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
OPERAI | |
Livello | Importo orario 4% |
IV° Livello | 0,26 euro |
III° Livello | 0,25 euro |
II° Livello | 0,22 euro |
I° Livello | 0,19 euro |
IMPIEGATI | |
Livello | Importo mensile 4% |
VII° Livello | 65,23 euro |
VI° Livello | 58,71 euro |
V° Livello | 48,92 euro |
IV° Livello | 45,66 euro |
III° Livello | 42,40 euro |
II° Livello | 38,16 euro |
I° Livello | 32,61 euro |
Il Cdm approva il Def: via libera al taglio contributivo per redditi medio-bassi
Il Documento di economia e finanza varato dal Consiglio dei ministri prevede il mantenimento del deficit al 4,5% per il 2023 (Consiglio dei ministri, comunicato 11 aprile 2023, n. 28).
Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) con l’obiettivo di sostenere la ripartenza della crescita segnalata dagli ultimi dati, nonché il contenimento dell’inflazione. In particolare, il mantenimento dell’obiettivo di deficit esistente al 4,5% permetterà di introdurre, con un provvedimento di prossima adozione, un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di oltre 3 miliardi a valere sul periodo maggio-dicembre di quest’anno.
Nelle intenzioni dell’esecutivo, il provvedimento di taglio persegue l’obiettivo di sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e di contribuire alla moderazione della crescita salariale. Anche per il 2024, le proiezioni di finanza pubblica mostrano che, dato un deficit tendenziale del 3,5%, il mantenimento dell’obiettivo del 3,7% del PIL creerà uno “spazio di bilancio” di circa 0,2 punti di PIL, che sarà destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, al finanziamento delle cosiddette “politiche invariate“ a partire dal 2024 e alla continuazione del taglio della pressione fiscale nel 2025-2026, e concorrerà a una significativa revisione della spesa pubblica. Il deficit è previsto al 3,0% nel 2025, mentre l’obiettivo per il 2026 viene posto al 2,5%.
Nello scenario tendenziale a legislazione vigente, il PIL è previsto crescere in termini reali dello 0,9% nel 2023 – dato rivisto al rialzo in confronto al Documento programmatico di bilancio (DPB) di novembre, in cui la crescita del 2023 era cifrata in uno 0,6% – e quindi all’1,4% nel 2024, all’1,3% nel 2025 e all’1,1% nel 2026.
Il governo prevede che grazie alle nuove misure fiscali per il 2023 e 2024 delineate, la crescita del PIL nello scenario programmatico è prevista pari all’1,0% quest’anno e all’1,5% nel 2024.
CCNL Enti culturali e ricreativi: entro aprile l’erogazione degli arretrati
Al personale dipendente in forza al 28 dicembre 2022 viene erogato, entro il mese di aprile, un importo complessivo a titolo di “arretrati dovuti all’aumento dei minimi tabellari”
Con il CCNL siglato il 28 dicembre 2022 tra Federculture e Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, Uil-Pa è stata definita l’erogazione, entro il mese di aprile, di un importo complessivo a titolo di “arretrati dovuti all’aumento dei minimi tabellari”, per il periodo 1° dicembre 2021-31 dicembre 2022 (al personale dipendente in forza al 28 dicembre 2022).
Sempre nel mese di aprile, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende prive di contrattazione di secondo livello che non percepiscono altri trattamenti economici, individuali o collettivi, aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dal CCNL, viene corrisposto un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva (EGR). L’EGR, erogato in un’unica soluzione con le competenze del mese di aprile, è corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio nell’anno precedente. A tali fini sarà considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
L’importo, riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in rapporto al normale orario di lavoro, non ha riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, di alcun genere ed è escluso dal computo del TFR. Dall’adempimento sono escluse le aziende che versano in comprovata situazione di difficoltà economico-produttiva, anche con ricorso agli ammortizzatori sociali o che abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure di cui alla legge fallimentare nell’anno precedente o nell’anno di competenza dell’erogazione.
Livelli | Importo EGR |
Area Quadri | 340,00 |
III Fascia | 310,00 |
II Fascia | 280,00 |
I Fascia | 250,00 |