CCNL Alimentari – Industria e Cooperative: ratificate le ipotesi di piattaforma dei rinnovi contrattuali

Importanti novità per il dipendenti del settore alimentare

Le Associazioni Sindacali Fai, Flai e Uila hanno ratificato in modo unanime nei giorni scorsi le ipotesi di piattaforma per i rinnovi dei CCNL Alimentari-Industria e CCNL Alimentari-Cooperative per i quali è stato richiesto un aumento retributivo di oltre euro 300,00 nel quadriennio, ed un importante rafforzamento del sistema di welfare nazionale. Le medesime hanno difatti predisposto le suddette ipotesi in un contesto caratterizzato da determinanti novità, poiché l’Italia ha dimostrato sorprendenti capacità di crescita anche dopo la pandemia e la rottura degli equilibri internazionali causata dalla guerra in Ucraina.
Il settore agroalimentare italiano invero, ha segnato notevoli record ossia: la crescita della produzione dell’1,3% rispetto al 2021, l’aumento dell’export agroalimentare negli ultimi 5 anni in misura del 43%, raggiungendo nel 2022 la cifra record di euro 60,7miliardi pari al 10% delle esportazioni complessive del Paese, nonché le vendite alimentari aumentate del 18% nei primi tre mesi del 2023. Risultati importanti raggiunti anche grazie al contributo del personale di comparto che purtroppo ha visto erodere la propria busta paga dall’inflazione.
Per tali motivi si confermano di nuovo le strutture salariali dei CCNL in scadenza, prevedendo una richiesta importante e adeguata al contesto, ovverosia, euro 230,00 al parametro 137, di aumento sul Tem; euro 70,00 sullo Iar quale Incremento aggiuntivo della retribuzione, al fine di consentire a tutto il personale di comparto di beneficiare delle eccezionali performance che il settore alimentare nel suo complesso ha realizzato e sta tutt’oggi realizzando; infine euro 30,00 come trattamento economico dovuto per mancata contrattazione di secondo livello.
Le piattaforme mirano inoltre, ad un sistema di relazioni sindacali maggiormente partecipative e continuative, nonché a rafforzare le tutele presenti nel settore per rispondere alle sfide delle innovazioni, della digitalizzazione e della competitività globale, partendo dalla revisione del sistema di classificazione nazionale, ed altresì, realizzando una miglior conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed incrementando la salute e sicurezza in azienda, oltre alla valorizzazione dell’istituto della formazione. Tutto questo tenendo presenti tematiche quali la sostenibilità ambientale, che va sempre di pari passo con quella economica e sociale.
Centrale si conferma poi la richiesta di riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 40 ore a 36 ore a parità di salario, stante la continua evoluzione del lavoro.
In tema di appalti si richiede l’aumento delle attività non appaltabili; il rafforzamento delle tutele in caso di cambio di appalto; il potenziamento della comunità di sito e l’individuazione di strumenti contrattuali utili a ricomprendere nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Alimentari-Industria tutti quei lavoratori che svolgono la loro attività in maniera continuativa all’interno dello stesso sito; nonché il contrasto della precarietà e la limitazione del ricorso alla somministrazione sia a tempo determinato che indeterminato.
Da ultimo, le Parti Sindacali ribadendo l’unicità dei due contratti, hanno deciso di portare avanti le loro richieste attendendo consensi tra le lavoratrici e i lavoratori del settore.

CCNL Ombrelli – Industria: iniziate le trattative per il rinnovo

Aumenti salariali; 400,00 a titolo di elemento perequativo e revisione dell’inquadramento professionale tra gli argomenti della trattativa 

Il 13 aprile si sono riuniti la delegazione trattante unitaria dei tre sindacati di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e i rappresentanti di Assopellettieri e hanno incominciato le trattative per il rinnovo del CCNL scaduto il 31 marzo ed applicabile agli addetti delle industrie manifatturiere delle pelli e degli ombrelli, ombrelloni.
Dal punto di vista economico, vi è l’aumento retributivo di 220,00 euro al 3°livello da riparametrare, la trasformazione dell’elemento di garanzia retributiva in elemento perequativo prevedendo un importo di 400,00 euro annui a titolo di indennità per i lavoratori delle aziende che non praticano la contrattazione integrativa.
Altra richiesta è la revisione completa dell’inquadramento lavorativo, necessità data dai cambiamenti che sta affrontando il settore.

Bonus trasporti 2023, al via le richieste

Dal 17 aprile è attiva la piattaforma digitale per l’inoltro delle domande per il contributo fino a 60 euro per il trasporto pubblico (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 17 aprile 2023; D.M. n. 4/2023).

È stata attivata alle ore 8.00 del 17 aprile la piattaforma digitale per la richiesta del Bonus trasporti 2023: per accedervi è necessario il possesso di SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE) per collegarsi all’indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it. Le domande potranno essere inoltrate da persone con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel 2022. Si potrà ottenere così un contributo fino a 60 euro per acquistare un abbonamento mensile, relativo a più mensilità o annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia entro il 31 dicembre 2023.

A disposizione ci sono 100 milioni di euro, a valere sul Fondo istituito presso il Dicastero come previsto dal D:L. n. 5/2023, convertito con Legge n. 23/2023 e dal Decreto n. 4/2023 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

In particolare, il D.M. n. 4/2023, pubblicato il 14 aprile 2023 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, disciplina le modalità di erogazione del buono da utilizzare una sola volta per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, con esclusione dei servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Il buono è personale, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma, tuttavia, la detrazione prevista sulla spesa ulteriore, rispetto all’ammontare del buono, che sia stata sostenuta dal beneficiario per l’acquisto dell’abbonamento.

 

Modalità di presentazione della domanda

 

Si potrà fare domanda online del beneficio per sé stessi o per un minore del quale si ha la potestà o la rappresentanza. Ciascun beneficiario potrà chiedere un Bonus trasporti al mese, entro il 31 dicembre 2023 e fino a esaurimento risorse. Prevista anche la possibilità di chiedere telematicamente l’agevolazione sulla piattaforma e acquistare l’abbonamento fisicamente in biglietteria in un secondo momento, mostrando, al momento dell’acquisto, il codice ricevuto al termine della procedura.

Infine, il D.M. n. 4/2023 disciplina anche la verifica dei requisiti, il monitoraggio dell’intervento, la rendicontazione da parte dei gestori e i controlli. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha anche provveduto ad aggiornare le FAQ dedicate al Bonus trasporti per sciogliere eventuali dubbi, a cui si aggiungono i servizi dell’URP online del dicastero per eventuali chiarimenti di dettaglio.  

CCNL Dirigenti – Aziende Commerciali: aumenti in arrivo

Una tantum, aumenti retributivi e fondi welfare per i dirigenti del Settore

Le sigle sindacali Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.m.i.- Confcommercio – Imprese per l’Italia e Manageritalia- Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato hanno siglato il verbale di accordo relativo al CCNL Dirigenti-Aziende Commerciali.
Tra le disposizioni inserite figurano novità riguardanti l’una tantum di 2.000,00 euro lordi, (copertura 1° gennaio 2020-31 dicembre 2022), a titolo di arretrati retributivi, divisa in tre tranche ed erogata nella seguente modalità:
700,00 euro con la retribuzione di maggio 2023;
700,00 euro con la retribuzione di settembre 2023;
600,00 euro con la retribuzione di novembre 2023.

L’aumento retributivo di 450,00 euro lordi mensili verrà liquidato entro luglio 2025 nelle seguenti modalità:
150,00 euro mensili dal 1° dicembre 2023;
150,00euro mensili dal 1° luglio 2024;
150,00 euro mensili dal 1° luglio 2025.
Grazie agli aumenti sopra indicati, per i dirigenti del Comparto il minimo contrattuale mensile passa dagli attuali 3.890,00 euro a 4.040,00 euro (a partire dal 1° dicembre 2023), a 4.190,00 euro dal 1° luglio 2024 e a 4.340,00 euro dal 1° luglio 2025. Oltre a quanto già in precedenza indicato, i datori di lavoro destinano 1.000,00 euro per la piattaforma welfare dirigenti terziario, spendibili in beni e servizi welfare dal 1° gennaio 2024 e dal 1° gennaio 2025.

Lavoratori part time ciclico verticale e indennità una tantum: il riesame delle domande respinte

I lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale e che si sono visti respingere la domanda di accesso all’indennità una tantum introdotta dal decreto Aiuti, hanno 120 giorni di tempo per presentare istanza di riesame (INPS, messaggio 13 aprile 2023, n. 1379).

L’INPS rende note le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami da parte dei richiedenti l’indennità una tantum di cui all’articolo 2-bis del D.L. n. 50/2022 (cosiddetto decreto Aiuti), le cui domande sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

 

Si tratta, come noto, dell’indennità pari a 550 euro riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane.

 

La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sia da parte degli Istituti di  Patronato sia da parte del cittadino accedendo con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE o CNS) alla sezione del sito istituzionale denominata “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page attraverso il motore di ricerca.

Gli stati di lavorazione, gli esiti e le eventuali motivazioni di reiezione della domanda sono disponibili nella sezione “Le mie richieste” cliccando su “Dati della domanda”.

 

Nel termine, non perentorio, di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in oggetto (ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva), l’utente può fare richiesta di riesame attraverso il pulsate “Richiedi riesame” disponibile nella sezione “Dati della domanda”.

 

E’ comunque necessario indicare una motivazione e contestualmente inviare la documentazione utile a consentire il riesame attraverso il link “Allega documentazione”.

 

In allegato al messaggio in commento, l’Istituto riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità in argomento e fornisce poi alcune indicazioni amministrative sul riesame nei casi di reiezioni più frequenti emersi dall’analisi effettuata a campione. 

 

Nel caso in cui le denunce UniEmens non siano state sempre trasmesse, per i periodi di sospensione dell’attività lavorativa, secondo le modalità definite dall’IINPS con la specifica codifica prevista per le sospensioni in ragione del part-time, all’esito della attività istruttoria, la Struttura territoriale dovrà chiedere al datore di lavoro la regolarizzazione dei flussi interessati, sia per la tipologia del rapporto di lavoro part-time denunciato che per la corretta valorizzazione dei periodi di sospensione dell’attività in ragione del part-time. Laddove la Struttura territoriale competente per il riesame dell’indennità una tantum in oggetto sia diversa da quella competente per matricola aziendale, la prima avrà cura di inoltrare l’esito dell’istruttoria alla seconda, affinché quest’ultima possa attivare il canale di comunicazione con il datore di lavoro per la correzione dei flussi UniEmens.

 

Riguardo ai requisiti richiesti per l’accesso al beneficio, l’INPS precisa, ad esempio, che, in presenza di più rapporti di lavoro, il requisito dei “periodi non interamente lavorati” deve essere soddisfatto all’interno di uno dei rapporti di lavoro e non può procedersi alla sommatoria dei periodi non interamente lavorati all’interno dei diversi rapporti in essere. Inoltre, non è necessario che il requisito sia soddisfatto su ciascun rapporto di lavoro.

 

Viene data una precisa indicazione per i lavoratori dello spettacolo: infatti, considerato il diverso sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti (espresso in settimane) e per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (espresso in giornate), per “periodo continuativo di un mese” si intende, per i primi, un arco temporale pari a 4 settimane mentre, per i secondi, un periodo pari a 26 giorni. Si deve tener conto, in proposito, che, per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, una settimana non interamente lavorata corrisponde a 6 giorni non lavorati, quindi, 7 settimane sono 42 giorni, mentre 20 settimane corrispondono a 120 giorni.

 

In riferimento all’ulteriore requisito secondo il quale il beneficiario non deve essere percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), si evidenzia che il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nella ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI ma questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi.

 

Si ricorda che, inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità in argomento, il lavoratore non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda.