Definizione agevolata delle liti pendenti e possibilità di rigenerazione di un credito IVA

Nell’ambito della definizione agevolata delle liti pendenti, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per la rigenerazione di un credito IVA è necessario versare separatamente l’imposta dovuta e scegliere la definizione agevolata solo per le sanzioni e gli interessi (Agenzia delle entrate, risposta 30 agosto 2023, n. 422).

L’articolo 1, comma 186, della Legge di bilancio 2023 dispone che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.

 

In riferimento alla definizione in via agevolata delle controversie tributarie aventi ad oggetto atti di recupero crediti d’imposta indebitamente utilizzati, l’Agenzia delle entrate, con la circolare del 27 gennaio 2023, n. 2/E, ha già avuto modo di chiarire che, il suddetto comma 186 della Legge di bilancio 2023 non contiene specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili e, quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi.

Al riguardo, la circolare del 1 aprile 2019, n. 6/E, ha precisato che gli atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati rientrano nel novero degli atti impositivi e che, quindi, le relative controversie possono formare oggetto di definizione agevolata.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata.

 

Nel caso di specie, l’istante sta valutando l’ipotesi di definizione agevolata di due contenziosi, soltanto a condizione che sia ammesso il successivo recupero dei crediti rigenerati per effetto del pagamento delle adesioni, chiedendo pertanto chiarimenti in merito all’ammontare dell’IVA recuperabile e la modalità di utilizzo del credito riversato.

In risposta l’Agenzia precisa che, laddove l’istante intenda ”rigenerare” il credito IVA, da recuperare successivamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, dovrà procedere al pagamento dell’imposta indicata negli atti e rinunciare alla controversia con riferimento all’imposta medesima. Tale controversia, una volta ridotta alle sole sanzioni e agli interessi, potrà essere definita secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 191, della Legge di bilancio 2023. Dunque, dovrà essere versata separatamente l’imposta dovuta e sarà possibile la definizione delle sole sanzioni collegate al tributo e degli interessi mediante la sola presentazione della domanda.

Infine l’Agenzia chiarisce che, qualora l’istante decida di ”rigenerare” il credito IVA, potrà riportare nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA/2024 per il periodo d’imposta 2023 l’importo del credito IVA versato corrispondente a quanto recuperato con gli atti emessi dall’Agenzia.

 

 

Epar: rimborso per l’acquisto di libri scolastici 

 

Fino al 31 dicembre 2023 è possibile inoltrare la domanda di rimborso per le spese sostenute 

L’Ente paritetico Cifa-Confsal ha reso nota la possibilità di accedere al rimborso per le spese relative all’acquisto dei libri scolastici/testi universitari sostenute nell’anno 2022. A beneficare del contributo sono i figli dei lavoratori e/o gli studenti lavoratori iscritti all’Ente, in regola con il pagamento della quota associativa, con l’inoltro del modulo di adesione e con l’anzianità di versamento delle quote di servizio ininterrotta per 12 mensilità. Va precisato che per i lavoratori stagionali, le suddette previsioni sono da intendersi cumulative e non continuative.
Inoltre, per l’anno 2023 vengono riconosciute 30 prestazioni da un massimo di 100,00 euro l’una; mentre, se gli importi certificati corrispondono ad un cifra inferiore a 100,00 euro viene riconosciuto come contributo l’importo riportato sulla ricevuta presentata. Le domande devono essere comprensive dei seguenti documenti:
– modello di richiesta prestazioni;
– certificato di iscrizione scolastica;
– copia della ricevuta e delle spese sostenute fino all’importo di 100,00 euro;
– modello di adesione all’Ente;
– copia dell’ultima busta paga emessa;
– dichiarazione sostitutiva atto notorio. 
E’ possibile inoltrare le domande fino al 31 dicembre 2023.   

CCNL Terzo Settore (Fesica-Confsal): rinnovato il contratto per i dipendenti del comparto

Nel contratto, con scadenza 30 giugno 2026, sono previsti nuovi minimi retributivi e l’istituzione della Banca ferie solidali  

Le Parti stipulanti Confimprese Italia e Fesica-Confsal hanno sottoscritto il rinnovo del contratto per i dipendenti delle associazioni ed altre organizzazioni del Terzo Settore. Sia per quel che riguarda la parte economiche che normativa, il CCNL decorre dal 1° luglio 2023 e scade il 30 giugno 2026. Per quanto concerne l’aspetto economico, le Parti hanno concordato di rivalutare la paga base nazionale conglobata per ciascun livello. I nuovi minimi, riportati nella tabella di seguito, decorrono dal 1° luglio 2023.

Livello Retribuzione
Dirigenti 2.738,39
Quadri 2.190,64
Livello I 1.862,15
Livello II 1.752,58 
Livello III 1.642,58
Livello IV  1.533,54
Livello V  1.423,98
Livello VI  1.314,40

Dal confronto con il precedente contratto, restano invariate le altre indennità, nelle misure di:
– 180,00 euro per indennità Area Quadri;
– 80,00 euro per indennità d’incarico;
– 140,00 euro per indennità apicale di funzione per i lavoratori dal 1° al 3° livello; e di 80,00 euro per i lavoratori dal 4° al 6° livello;
– 10% mensile della retribuzione tabellare per indennità di cassa e maneggio.
Ai dipendenti che nello svolgimento del proprio lavoro mostrano di possedere doti di esperienza, autonomia, responsabilità e capacità di coordinamento e innovazione, viene riconosciuto un Superminimo pari a 105,00 euro per l’Area Quadri, di 60,00 euro per i lavoratori dal 1° al 3° livello e di 50,00 euro per quelli dal 4° al 6° livello. 
Tra le novità per la parte normativa si segnala l’introduzione della Banca ferie solidali. Infatti, tramite questo strumento, si può cedere a titolo gratuito alle ferie non utilizzate eccedenti quelle maturate nell’anno in corso. La cessione può essere di un massimo di 10 giorni complessivi per ciascun anno che eccedano comunque il periodo minimo delle 4 settimane di ferie annuali.
A beneficiare delle ferie solidali sono:
– lavoratori bisognosi di ferie per assistere i figli minori, il coniuge o il convivente che necessitino di cure costanti per patologie riconosciute attraverso certificazione prodotta dalle strutture sanitarie pubbliche;
– per sé stessi in quanto affetti da grave patologia oncologica riconosciuta attraverso certificazione prodotta dalle strutture sanitarie pubbliche.
La richiesta delle ferie solidali può essere avanzata per un massimo di 15 giorni per ciascuna istanza, reiterabile fino a 2 volte.

Le prestazioni previste dal Supporto per la formazione e il lavoro

Riepilogate le attività per le quali è previsto il beneficio economico pari a 350 euro mensili (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 30 agosto 2023).

Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto scorso del D.M. 8 agosto 2023, n. 108 riguardante le modalità di attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha anche riepilogato le attività per le quali è prevista l’indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro per un massimo di 12 mensilità.

La misura del SFL, istituita dal Decreto Lavoro, prevede un percorso di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive del lavoro.

Dato che la legge ha definito le attività a cui i destinatari del Supporto per la formazione e il lavoro possono aderire per ricevere l’indennità, il cittadino che vorrà attivarsi e possiede i requisiti per accedere alla misura potrà partecipare ad alcune prestazioni remunerate indicate dal D.M. n. 4/2018, oltre che al Servizio civile universale.

Le prestazioni

Il citato D.M. n. 4/2018 prevede che vengano remunerate le seguenti attività:

– orientamento specialistico;
– accompagnamento al lavoro;
– attivazione del tirocinio;
– incontro tra domanda ed offerta;
– avviamento a formazione;
– sostegno alla mobilità territoriale;
– lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva;
– supporto all’autoimpiego.

Tra le attività ulteriori previste per il Supporto per la formazione e il lavoro rientra anche il Servizio civile universale.

I cittadini interessati al SFL e alle altre misure previste dal Decreto Lavoro (Assegno di inclusione), oltre che alla fase transitoria di passaggio dal reddito di cittadinanza ai nuovi provvedimenti, potranno consultare sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e su quello dell’INPS le FAQ e ricevere assistenza tramite il servizio Urp online del Ministero sul quale è stato attivato un chat bot per supportare gli utenti in tempo reale. Attivo anche il Contact Center dell’INPS.

Cassa Edile Cagliari: previsti sussidi e borse di studio per l’anno 2022-2023

Fino a 1.140,00 euro per borse di studio o sussidi destinati ai figli dei lavoratori o ai lavoratori studenti 

La Cassa Edile di Cagliari e Sardegna Meridionale ha previsto per i figli degli operai edili e per i lavoratori studenti, un contributo alle famiglie (sussidi/borse di studio) per le spese sostenute relativamente agli studi “ per l’anno scolastico 2022/2023“, liquidate sulla base di graduatorie e compatibilmente con il bilancio dell’ente.
Di seguito i contributi previsti:
– sussidio di studio pari a 260,00 euro destinato ai figli di operai edili che abbiano frequentato, nell’anno scolastico 2022/2023, una delle tre classi della scuola media inferiore e abbiano conseguito la promozione alla classe successiva, ovvero ai lavoratori che abbiano conseguito la licenza elementare o media;
– borse di studio pari a 410,00 euro destinate ai figli di operai edili ovvero ai lavoratori edili studenti che abbiano conseguito, nell’anno scolastico 2022/2023 e nella prima sessione, la promozione alla classe successiva negli istituti di istruzione media superiore, con la media non inferiore al 7;
–  borse di studio pari a 570,00 euro destinate ai figli di operai edili ovvero ai lavoratori edili studenti che abbiano conseguito, nell’anno scolastico 2022/2023, la maturità con la media non inferiore a 70/100;
– borse di studio pari a 720,00 euro destinate ai figli di operai edili iscritti in qualsiasi facoltà universitaria nell’anno accademico 2022/2023  ovvero ai lavoratori edili studenti che abbiano superato i 4/5 dei crediti relativi all’anno accademico 2022/2023 e agli anni precedenti (60 crediti per anno accademico, con il nuovo ordinamento);
– borse di studio di pari a 1.000,00 euro destinate ai figli di operai edili ovvero ai lavoratori edili studenti che, nell’anno accademico 2022/2023, abbiano conseguito la laurea in qualsiasi facoltà universitaria in corsi di laurea triennali o di 1° livello a tempo pieno o a tempo definito (massimo 4 anni), corsi di laurea specialistica o di 2° livello;
– borse di studio pari a 2.000,00 euro destinate ai figli di operai edili ovvero ai lavoratori edili studenti che, nell’anno accademico 2022/2023, abbiano conseguito la laurea in qualsiasi facoltà universitaria in corsi di laurea quinquennali e/o a ciclo unico;
– borse di studio pari a 620,00 euro destinate ai figli di operai edili ovvero ai lavoratori edili studenti che abbiano conseguito, nell’anno scolastico 2022/2023 e in prima sessione, la promozione alla classe successiva negli istituti tecnici per geometri o periti edili, con la media non inferiore al 7;
–  borse di studio pari a 1.140,00 euro destinate ai figli di operai edili che abbiano conseguito, nell’anno scolastico 2022/2023, la maturità tecnica di geometri o periti edili, con la media non inferiore a 70/100.
La documentazione necessaria  per accedere ai “sussidi” e “borse di studio” destinate ai figli dei lavoratori è la seguente: 
– certificazione dello stato di famiglia;
– certificato scolastico attestante l’avvenuta promozione, per la scuola media inferiore;
– certificato scolastico attestante l’avvenuta iscrizione all’anno 2022/2023 per la scuola media inferiore;
– certificato scolastico, con relativa votazione, per tutte le altre scuole;
– certificato rilasciato dall’Università dal quale risulti: anno d’iscrizione, gli esami sostenuti con relativa votazione e crediti;
– in caso di laurea triennale: dichiarazione di scelta, ossia tempo pieno (3 anni) o tempo definito (massimo 4 anni); certificato di laurea con votazione.
ll lavoratore studente, invece deve risultare alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile di Cagliari, secondo le seguenti modalità:
–  scuola media inferiore e superiore: il lavoratore deve essere in forza al 30 giugno 2023 ovvero alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
–  corsi universitari: il lavoratore deve risultare in forza al 30 settembre 2023 ovvero alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
– laurea: il lavoratore deve risultare in forza al giorno del conseguimento della laurea ovvero alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
– aver maturato almeno 600 ore lavorative, regolarmente coperte da contributi e versamento degli accantonamenti, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
Le domande devono pervenire, entro e non oltre le seguenti date:
– 30 settembre 2023, per gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori;
– 20 novembre 2023, per gli studenti universitari;
– tre mesi dal conseguimento della laurea, per i neolaureati. Le domande di laurea vengono esaminate a seguito della scadenza del bando di concorso (30 giugno 2024).