CIPL Edilizia Artigianato Veneto: definito l’EVR 2024

Stabilita l’erogazione dell’EVR per gli impiegati, operai ed apprendisti edili

Come confermato nell’ accordo del 20 marzo 2024, le Parti sociali hanno preso atto (sulla base dei dati forniti da Edilcassa Veneto) che tutti e cinque i parametri nel confronto tra anno edile 2023 e anno edile 2022, sono risultati positivi.
Pertanto, l’EVR sarà erogato agli operai, impiegati ed apprendisti che applicano il CIPL Artigianato Veneto Edilizia, che risultano in forza:
– all’impresa che lo corrisponde;
– durante il periodo di misurazione dei parametri dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023;
– alla data del 1° febbraio 2024.
Tenendo conto del livello di inquadramento risultante al 1° marzo 2024, gli importi da erogare mensilmente, calcolati applicando la percentuale del 4,5% ai minimi in essere, corrispondono a quelli indicati nella tabella di seguito.

TABELLA PER OPERAI – IMPIEGATI E APPRENDISTI (APP. PROFESSIONALIZZANTE)
  Importo annuale Importo mensile
impiegati 7 livello 1.076,52 89,71
impiegati 6 livello 959,64 79,97
impiegati e operai 5 livello 799,80 66,65
impiegati e operai 4 livello 745,68 62,14
impiegati e operai 3 livello 693,24 57,77
impiegati e operai 2 livello 622,92 51,91
impiegati e operai 1 livello 533,16 44,43

L’importo sarà riproporzionato in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro e alla percentuale di part time durante il periodo di misurazione dei parametri (la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di calendario equivale a mese intero) e sarà diviso per 12 rate di pari importo ed erogato dalla mensilità di aprile 2024 alla mensilità di marzo 2025.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data del 1° febbraio 2024, la quota dell’Elemento variabile della retribuzione non ancora corrisposta sarà erogato con l’ultimo cedolino utile.
Come specificato nell’ accordo stesso, le aziende potranno verificare i parametri aziendali e, qualora questi risultino pari o positivi rispetto all’anno precedente, l’azienda erogherà EVR al 100%.
Invero, qualora i parametri risultino negativi, l’azienda non erogherà l’EVR e se un solo parametro risulterà pari o positivo, l’azienda erogherà l’EVR al 50%.
 

Livello EVR ridotta annuale (50%) EVR ridotta mensile (50%)
impiegati 7 livello 538,20 € 44,85 €
impiegati 6 livello 479,76 € 39,98 €
impiegati e operai 5 livello 399,84 € 33,32 €
impiegati e operai 4 livello 372,84 € 31,07 €
impiegati e operai 3 livello 346,56 € 28,88 €
impiegati e operai 2 livello 311,52 € 25,96 €
impiegati e operai 1 livello 266,52 € 22,21 €

In questi casi, l’impresa dovrà attivare e rispettare la procedura prevista dall’accordo del 20 marzo 2023 e l’autocertificazione del non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri aziendali dovrà essere inviato entro il termine del 15 aprile 2024, secondo le modalità previste.

CCNL Trasporto Merci: definita indennità di copertura economica per vacanza contrattuale

A partire dalle competenze relative al mese di aprile 2024 è prevista l’erogazione dell’indennità di copertura economica

Nell’incontro del 19 marzo 2024 le Parti stipulanti il vigente CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, nel confermare quanto previsto dal 12° capoverso delle Premesse relativamente all’erogazione della copertura economica dalla data di scadenza dello stesso, hanno condiviso le seguenti indicazioni ai fini della corretta applicazione di tale erogazione.
Ai fini del computo della copertura economica in questione è stato preso come riferimento l’indice armonizzato dei prezzi al consumo per l’anno 2023 risultato pari al 5,9%, calcolando il 40% di tale indice (60% da ottobre) sulla base di calcolo convenzionale mensile indicata in calce alla tabella dei minimi tabellari del CCNL (1.977,00 euro). Gli importi mensili da riconoscere, a partire dalle competenze relative al mese di aprile 2024, sono indicati nelle tabelle che seguono.  

Persona non viaggiante

Livello Parametro ICE aprile ICE ottobre
Quadro 169 59,74  89,60 
159 56,20  84,30 
146 51,61  77,41 
3° Super 132 46,66  69,99 
128 45,24  67,87 
122 43,12  64,68 
4° junior 119 42,06  63,09 
5°  116 41,00  61,50 
109 38,53   57,79  
6° junior 100 35,35  53,02 

Persona viaggiante

Livello Parametro ICE aprile ICE ottobre
C3 133,50 46,83 70,25 
B3 133,00 46,66  69,99 
A3 132,50  46,48  69,72 
F2 129,50   45,43   68,14 
E2 129,00  45,25   67,88  
D2 128,50  45,08  67,62 
H1 124,50   43,68     65,51   
G1 124,00 43,50  65,25
I 116,00  40,69   61,04
L 119,00 41,75  62,62

Nel verbale viene inoltre precisato che gli importi devono essere evidenziati separatamente in busta paga sotto la dicitura “indennità di copertura economica ex CCNL 18/5/2021” (ICE) e che la stessa cesserà di essere erogata al momento del rinnovo del contratto. 

Lavoratori italiani all’estero, fissate le retribuzioni convenzionali per l’anno 2024

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha stabilito la misura delle retribuzioni convenzionali del 2024 per i lavoratori all’estero (D.M. 6 marzo 2024).

Pubblicato sulla G.U. del 19 marzo scorso il decreto con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha determinato le retribuzioni convenzionali 2024 per i lavoratori all’estero a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2024 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2024.

 

Le suddette retribuzioni convenzionali costituiscono la base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente.

 

Sulle retribuzioni convenzionali va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

 

I valori convenzionali individuati e riportati nelle tabelle allegate al decreto, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.

 

In caso di lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, l’articolo 2 del decreto stabilisce che la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.

 

Le tabelle riportano i valori delle retribuzioni convenzionali per le seguenti categorie di lavoratori: operai e impiegati, quadri, dirigenti e giornalisti.

Ammortizzatori sociali, obblighi delle cooperative portuali

Forniti chiarimenti in merito all’assetto assicurativo e contributivo di questa tipologia di datori di lavori (INPS, messaggio 19 marzo 2024, n. 1167).

In considerazione delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n. 234/2022) all’articolo 20 del D.Lgs. n. 148/2015 a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche i datori di lavoro costituiti in forma di società cooperative (D.P.R. n. 602/1970) che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, sono attratti dalla disciplina in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano essi soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti.

Pertanto, l’INPS, dopo la circolare n. 101/2023, è tornata sull’argomento, anche alla luce di richieste pervenutegli, per fornire chiarimenti in merito all’assetto assicurativo e contributivo relativo alle citate cooperative, attualmente contraddistinte dal codice di autorizzazione “4B”, e per illustrare i nuovi codici di autorizzazione attribuiti alle medesime a decorrere da aprile 2024.

In particolare, anche le cooperative in argomento sono tenute al versamento dei contributi di finanziamento del FIS e della CIGS.

Contributo FIS

Le società cooperative in argomento, contrassegnate dal codice di autorizzazione “4B”, in quanto datori di lavoro non ricompresi nella platea dei soggetti destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, se non coperti dalle tutele previste dai Fondi di solidarietà costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, rientrano, a prescindere dal requisito dimensionale, nell’ambito di applicazione del FIS.

Il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Le suddette aliquote – ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo – sono calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti espressamente esclusi dal decreto istitutivo del FIS.

Contributo CIGS

Le società cooperative in trattazione sono anche tenute ad applicare la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, in relazione ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Tali datori di lavoro sono tenuti al versamento del relativo contributo ordinario, pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, sia per i lavoratori soci, sia per i lavoratori non soci.

I nuovi codici di autorizzazione

L’INPS informa che sulle matricole contributive delle società cooperative in argomento, viene eliminato a livello centrale il codice di autorizzazione “4B” e, contestualmente, vengono assegnati i codici di autorizzazione “4A” e “0J”.

A decorrere dal periodo di competenza “aprile 2024” la procedura di calcolo viene adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo previsto.

Regolarizzazione periodo gennaio 2024-marzo 2024

Ai fini del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del contributo CIGS (0,90%) per i lavoratori soci e del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del recupero della contribuzione CIGO (1,70% o 2%) per i lavoratori non soci relativo alle mensilità di competenza da gennaio 2024 a marzo 2024, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore: “M032”, già in uso, avente il significato di “Versamento contributo CIGS”; “M039”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende fino a 5 dipendenti”; “M052”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende più 5 dipendenti”; “L121”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero contribuzione CIGO”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito per il codice già in uso “M032”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, mentre per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121” il valore “N”;

– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’“AnnoMese gennaio, febbraio e marzo 2024”;

– nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito, per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo del contributo da versare o recuperare relativo al singolo mese.

L’INPS, infine sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi da gennaio 2024 a marzo 2024, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di aprile 2024, maggio 2024 e giugno 2024.

 

 

Misure in favore delle persone anziane nel nuovo decreto legislativo

Il D.Lgs. n. 29/2024 contiene misure in favore della popolazione anziana, tra cui una prestazione universale di sostegno economico erogata dall’INPS finalizzata, in parte, a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza svolto da lavoratori domestici (D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29).  

E’ entrato in vigore lo scorso 19 marzo il D.Lgs. n. 29/2024 (cosiddetto Decreto Anziani) contenente disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, tra cui alcune volte a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, e ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.

 

Nei luoghi di lavoro, il datore deve garantire la promozione della salute, la cultura della prevenzione e l’invecchiamento sano e attivo della popolazione anziana attraverso gli obblighi di valutazione dei fattori di rischio e di sorveglianza sanitaria previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e tenendo conto anche delle indicazioni contenute nel PNP, che prevedono l’attivazione di processi e interventi tesi a rendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane attraverso idonei cambiamenti organizzativi.

 

Il datore di lavoro deve adottare ogni iniziativa diretta a favorire le persone anziane nello svolgimento, anche parziale, della prestazione lavorativa in modalità agile, nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di settore vigenti (articolo 5).

 

La prestazione universale

 

L’articolo 34 del decreto legislativo in argomento introduce, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, una prestazione universale, subordinata allo specifico bisogno assistenziale al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti.

 

La suddetta prestazione viene erogata dall’INPS, previa espressa richiesta, alla persona anziana non autosufficiente in possesso dei seguenti requisiti: a) un’età anagrafica di almeno 80 anni; b) un livello di bisogno assistenziale gravissimo (come definito ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 del decreto); c) un valore dell’ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro; d) titolarità dell’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 1, primo comma, della Legge n. 18/1980, ovvero possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio.

 

La prestazione universale – esente da imposizione fiscale e non soggetta a pignoramento – è erogata su base mensile ed è composta da una quota fissa monetaria corrispondente all’indennità di accompagnamento e una quota integrativa definita «assegno di assistenza», pari a 850 euro mensili, finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore, o l’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale.

 

Formazione del personale addetto all’assistenza e al supporto delle persone anziane non autosufficienti

 

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto in commento, dovranno essere adottate linee guida per la definizione di modalità omogenee per l’attuazione di percorsi formativi, alle quali le regioni possono fare riferimento, nell’ambito della propria autonomia, per il raggiungimento di standard formativi uniformi su tutto il territorio nazionale, finalizzati a migliorare e rendere omogenea l’offerta formativa per le professioni di cura, nonché all’acquisizione della qualificazione professionale di assistente familiare (articolo 38).

 

Al fine di potenziare e riqualificare l’offerta professionale dei servizi di assistenza familiare per le persone anziane non autosufficienti, le regioni promuovono, attraverso i propri enti accreditati, corsi di formazione professionale per acquisire la qualificazione di assistente familiare, rivolti anche alla platea dei destinatari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro.