CFP Industria conciaria: in G.U. le modalità di erogazione

Pubblicato in G.U. n. 72 del 26 marzo 2022, il decreto 30 dicembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico recante la disciplina delle modalità di funzionamento del fondo di cui all’art. 8, co. 2-quater, D.L. n. 73/2021 (DL Sostegni-bis) a sostegno dell’industria conciaria e la tutela delle filiere nel settore conciario.

Le agevolazioni sono gestite da Invitalia e consistono in contributi a fondo perduto concessi nella misura del 50% delle spese ammissibili e possono beneficiarne le imprese facenti parte di un distretto conciario presente nel territorio nazionale operanti nell’industria conciaria e che alla data di presentazione della domanda, sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese.
Le suddette imprese, per accedere ai contributi devono:

– avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale e, comunque, operare nell’ambito territoriale e funzionale del distretto conciario di appartenenza;
– non avere beneficiato del contributo di cui all’art. 1, co. 157 e 158, L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
– essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
– non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
– non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
– aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
– essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese che:
– risultino destinatarie di sanzioni interdittive;
– i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
– nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia;
– che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Progetti e spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti in grado di accrescere la competitività delle imprese proponenti e con ricadute positive sul distretto conciario di appartenenza, volti alla realizzazione di programmi di investimento dotati di elevato contenuto di innovazione e sostenibilità, che possono anche includere lo svolgimento di attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, purché queste ultime siano strettamente connesse e funzionali alle finalità del progetto e comunque non preponderanti nell’ambito del complessivo programma di spesa. I progetti, in particolare, devono essere diretti alla realizzazione di una delle seguenti finalità:

– introduzione, nell’attività dell’impresa proponente, di innovazioni di prodotto o processo per la realizzazione di almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o loro significativa ridefinizione tecnologica in senso innovativo;
b) introduzione di contenuti e processi digitali;
– minimizzazione, secondo principi di ecosostenibilità ed economia circolare, degli impatti ambientali dei processi produttivi, quali progetti per la riduzione dell’utilizzo di acqua, di energia e di prodotti chimici, per il trattamento dei reflui, per l’abbattimento delle emissioni nell’atmosfera, per il recupero dei rifiuti;
– creazione o consolidamento di strumenti di condivisione e integrazione di attività, conoscenze e competenze relative alla filiera del settore conciario, attraverso la creazione di idonee piattaforme e strutture di condivisione o animazione, in grado di favorire l’innovazione e l’internazionalizzazione delle imprese del settore conciario.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i suddetti progetti devono, in ogni caso:
– essere realizzati presso la sede ubicata in Italia indicata nella domanda di agevolazione e comunque nell’ambito territoriale e funzionale del distretto conciario di appartenenza previsto nella determinazione regionale di riconoscimento del medesimo distretto;
– prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila) e non superiori a euro 200.000,00 (duecentomila);
– garantire la sostenibilità ambientale degli investimenti;
– essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed essere ultimati entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti, relative ai seguenti investimenti:
– acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
– programmi informatici e licenze software;
– formazione del personale inerente agli aspetti su cui è incentrato il progetto a fronte del quale è richiesta l’agevolazione;
– acquisto di beni immobili e realizzazione di opere murarie e assimilabili, (limitatamente alla creazione o consolidamento di strumenti di condivisione e integrazione di attivita’, conoscenze e competenze relative allafiliera del settore conciario),

nel limite del 30% delle spese ammissibili complessive.

In relazione alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale eventualmente incluse nel progetto, sono ammissibili le seguenti ulteriori spese, complessivamente nel limite del 30% dell’importo delle spese ammissibili del progetto:
– personale dipendente e collaboratori con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale incluse del progetto;
– strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
– contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte di un soggetto commissionario di attività ricerca industriale e sviluppo sperimentale tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
– servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l’attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato.

E’, altresì, ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese per gli investimenti complessivamente ritenute ammissibili. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate nella proposta progettuale e possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:

– materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
– servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;
– godimento di beni di terzi;
– personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento.

Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono:
– essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
– essere pagate esclusivamente attraverso uno specifico conto corrente intestato all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa (bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.).

Non sono invece ammissibili alle agevolazioni le spese:
– relative a beni usati e a mezzi targati;
– relative ad opere edili di qualsiasi tipo;
– inerenti a beni la cui installazione e il cui utilizzo non è previsto presso la sede operativa prevista per la realizzazione del progetto;
– sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
– ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA;
– relative a imposte e tasse.

Modalità accesso

Per accedere ai contributi le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito internet del soggetto gestore e devono essere accompagnate da una proposta progettuale che deve contenere tra l’altro:
– profilo dell’impresa richiedente;
– descrizione dell’iniziativa proposta e delle finalità previste;
– descrizione degli elementi necessari a determinarne il costo, la funzionalità e la coerenza delle spese del progetto.

L’impresa può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda, in caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa istruttoria.
Ai fini della concessione del contributo, il soggetto gestore, verifica per ciascuna domanda di agevolazione, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, la completezza e la regolarità della stessa nonché il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti e, in caso di esito positivo, procede all’istruttoria.
Le attività istruttorie sono concluse dal soggetto gestore entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.
Per le domande di agevolazione per le quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il soggetto gestore procede alla registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Le agevolazioni sono erogate in non più di due quote, a seguito della presentazione di apposite richieste da parte delle imprese beneficiarie in relazione a spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto. L’impresa beneficiaria può richiedere l’erogazione della prima quota, pari al 50% delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento delle spese, anche non quietanzate, per un importo pari almeno al 50% di quelle ammesse alle agevolazioni.

L’erogazione del saldo può essere richiesta dall’impresa beneficiaria entro novanta giorni dalla data di ultimazione del progetto, successivamente all’integrale sostenimento delle spese per la realizzazione del progetto.

Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche “de minimis”, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

Obblighi a carico dei soggetti beneficiari

Le imprese beneficiarie dell’agevolazione sono tenute a:
– consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o dal soggetto gestore;
– ultimare il progetto entro i termini previsti;
– corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero;
– custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;
– adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.

Inoltre, eventuali variazioni dell’impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell’attivita’, nonche’ variazioni relative agli obiettivi complessivi, alla tempistica di realizzazione o alla localizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate al soggetto gestore affinche’ proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilita’ dell’iniziativa agevolata.

Revoca delle agevolazioni

È prevista la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi:
– verifica dell’assenza o della perdita di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
– false dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa beneficiaria;
– mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni;
– mancato adempimento degli obblighi;
– apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
– alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel progetto ammesso all’agevolazione delle immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell’agevolazione, prima che siano decorsi tre anni successivi alla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni;
– cessazione o delocalizzazione dell’attività economica agevolata al di fuori del territorio nazionale o comunque dell’ambito territoriale e funzionale del distretto conciario di appartenenza, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni;
– sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia;
– variazioni valutate dal soggetto gestore come non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
– negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal provvedimento di concessione, nonché in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell’impresa beneficiaria ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento europeo.

In caso di revoca totale, l’impresa beneficiaria non ha diritto all’eventuale quota residua ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie.
In caso di revoca parziale, il soggetto gestore procede alla rideterminazione dell’importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui l’impresa beneficiaria abbia eventualmente goduto sono detratti dall’eventuale erogazione successiva ovvero sono recuperati.

Fisco: comunicazione per l’adempimento spontaneo dei soggetti IVA

Dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all’Agenzia delle Entrate e con i dati delle fatture elettroniche inviate, da cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito. (Agenzia delle entrate – Provvedimento 25 marzo 2022, n. 97188)

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA le informazioni derivanti dal confronto tra:
a) i dati comunicati dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA;
b) i dati fiscali delle fatture elettroniche inviate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, da cui risulterebbe che tali contribuenti abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito per il periodo di imposta 2018.
L’Agenzia delle Entrate rende disponibili le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.
I dati contenuti nelle comunicazioni sono:
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
c) codice atto;
d) totale delle operazioni imponibili comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso;
e) totale delle operazioni imponibili relative alle fatture elettroniche inviate;
f) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata.
L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione contenente le suindicate informazioni al domicilio digitale dei singoli contribuenti. Nei casi di assenza di domicilio digitale l’invio è effettuato per posta ordinaria.
La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, in cui sono resi disponibili i seguenti dati:
a) protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
b) somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione di cui al punto a);
c) importo della somma delle operazioni imponibili relative a:
– cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA;
– cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso;
– cessioni di beni e prestazioni di servizi contenute nelle fatture elettroniche;
d) ammontare delle operazioni attive imponibili che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione di cui al punto a);
e) dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
f) dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
g) ammontare delle operazioni imponibili comunicate da ciascuno dei clienti soggetti passivi IVA di cui al punto e);
h) ammontare delle operazioni imponibili comunicate dal contribuente per ciascuno dei consumatori finali di cui al punto f);
i) ammontare delle operazioni imponibili contenute nelle fatture elettroniche emesse nei confronti dei clienti di cui ai punti e) e f).
Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione.
I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi, beneficiando anche della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Fisco: regime fiscale dello sconto d’uso ai dipendenti

In materia di redditi di lavoro dipendente, forniti chiarimenti sul regime fiscale dello sconto applicato ai propri dipendenti dal datore di lavoro, mediante l’utilizzo del badge (Agenzia delle entrate – Risposta 25 marzo 2022, n. 158).

Nel caso di specie, la società istante, che si occupa del commercio all’ingrosso di generi alimentari e non, ha introdotto a favore dei propri dipendenti, quali prassi commerciale, la possibilità di acquistare, utilizzando il badge aziendale come mezzo di riconoscimento, i prodotti commercializzati con uno sconto. In particolare, l’uso del badge, consente di riconoscere ai relativi titolari, dipendenti della società, uno sconto sull’acquisto dei prodotti venduti presso i punti vendita pari al 5 per cento del prezzo di vendita, fruibile tutti i giorni dell’anno entro il limite della retribuzione netta, per acquisti esclusivamente personali.
Contestualmente, la società istante ha pianificato delle campagne promozionali verso i propri clienti che non possono essere cumulati con gli sconti che possono ottenere i dipendenti con il proprio badge.
Pertanto, gli sconti applicati al resto della clientela, pur in tempi e luoghi non omogenei, sono mediamente più elevati dello sconto del 5 per cento concesso ai dipendenti ed inoltre l’effettivo costo sostenuto dalla società istante per l’acquisto dei beni non è superiore al prezzo che i dipendenti pagheranno anche considerando gli sconti praticati.
Ciò rappresentato, l’ Istante, in qualità di sostituto di imposta, chiede se la concessione dello sconto ai propri dipendenti, mediante l’utilizzo di badge, rappresenti, per gli stessi, un compenso in natura imponibile soggetto alla ritenuta in acconto Irpef.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, in generale, il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente (ciò vale anche nel caso dei beni prodotti dall’azienda e ceduti gratuitamente al dipendente), se, invece, per la cessione del bene (anche in caso di bene prodotto dall’azienda e ceduto al dipendente) o la prestazione del servizio il dipendente corrisponde delle somme, con il sistema del versamento o della trattenuta, è necessario determinare il valore da assoggettare a tassazione sottraendo tali somme dal valore normale del bene o del servizio.
Pertanto, se per la cessione del bene il dipendente corrisponde delle somme, il valore da assoggettare a tassazione è pari alla differenza tra il valore normale del bene ricevuto e le somme pagate.
Nel caso di specie, considerato che il lavoratore corrisponde il valore normale del bene al netto degli ” sconti d’uso”, l’Agenzia non ritiene imponibile l’importo corrispondente a tale sconto.

TFR e ISP: chiarimenti dal Fisco

Nel passaggio, per il dipendente, dal regime di indennità equipollente (Ips) al regime Tfr, per cessione d’azienda del Comune, il trattamento di fine rapporto è formato da una quota pari all’importo maturato fino al nuovo rapporto, secondo la disciplina delle indennità equipollenti, rivalutato, e da una quota costituita dagli ordinari accantonamenti annuali al Tfr effettuati dal momento del passaggio (Agenzia Entrate – risposta 24 marzo 2022, n. 154).

Nell’operazione in esame al trasferimento del ramo d’azienda operano il rinvio all’art. 31, D.Lgs. n. 165/2001 e all’art. 2112, c.c..
Il cit. art. 31 prevede che, salve le disposizioni speciali, nelle ipotesi di trasferimento o conferimento di attività da parte di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, nei confronti di altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l’art. 2112 c.c. e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all’art. 47, L. n. 428/1990.
L’art. 2112, c.c. stabilisce che, in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il datore di lavoro cessionario e il lavoratore dipendente conserva tutti i diritti che ne derivano, ivi compresi quelli derivanti dall’anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento, fra cui, per quanto di interesse nella fattispecie rappresentata, il diritto relativo al computo dell’IPS, caratterizzata da una disciplina, anche fiscale, diversa da quella prevista per il TFR.
L’art. 47, L. n. 428/1990 prevede un accordo tra le parti per la conservazione dei predetti diritti.
Nel caso di specie, l’accordo sottoscritto fra la Società e il Comune, prevede che ai fini della liquidazione del TFR o indennità equipollente, il Comune applicherà le disposizioni in essere per i dipendenti del settore pubblico, mentre la Società applicherà le disposizioni previste per i dipendenti del settore privato.
Nel contesto normativo rappresentato emerge che:
– il trasferimento del ramo di azienda in questione ha comportato il passaggio del dipendente dal datore di lavoro pubblico (Comune) al datore di lavoro privato (Società Istante) senza soluzione di continuità, in applicazione dell’art. 2112 c.c.;
– il trasferimento ha, altresì, comportato il passaggio del dipendente dal regime di IPS al regime di TFR, pur facendo salvi i diritti del dipendente medesimo al computo della IPS;
– per effetto di tale passaggio, l’impresa privata con più di cinquanta dipendenti, ha versato al fondo di Tesoreria gestito dall’INPS le quote di TFR maturate;
– in base a quanto risulta dalla documentazione integrativa, l’INPS-Gestione Dipendenti Pubblici, non avendo riscontrato la presenza di disposizioni, anche derivanti da un accordo fra le associazioni sindacali dei dipendenti e il datore di lavoro, che contemplassero espressamente il pagamento diretto ai lavoratori dipendenti dell’indennità maturata presso l’ente pubblico, e ritenendo cessato il rapporto previdenziale dei lavoratori con la medesima Gestione Dipendenti Pubblici, ha trasferito all’impresa l’importo lordo dell’IPS maturato dal dipendente in relazione al servizio prestato presso l’ente pubblico di provenienza fino alla data del passaggio.
In tal senso, la Società deve procedere alla erogazione di un’unica prestazione a titolo di trattamento di fine rapporto, riferita al periodo di lavoro complessivamente prestato, che comprenda sia la quota maturata presso il datore di lavoro pubblico, rivalutata, sia la quota maturata presso la Società, datore di lavoro privato.
Relativamente alle modalità di tassazione del complessivo trattamento di fine rapporto e, in particolare, ai fini della determinazione della base imponibile, la quota maturata presso il datore di lavoro pubblico (IPS) deve essere computata previa detrazione dall’importo lordo di una percentuale di esenzione pari al 40,98 per cento, corrispondente al rapporto fra l’aliquota di contribuzione a carico del lavoratore e l’aliquota di contribuzione complessiva (2,5/6,1 = 40,98) calcolata sulla retribuzione utile. Detto importo è ulteriormente ridotto di una somma pari a euro 309,87 per ogni anno di servizio, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale.
Diversamente, la quota maturata presso il datore di lavoro privato sarà costituita dal relativo ammontare, ridotto delle rivalutazioni annualmente assoggettate a imposta sostitutiva.
Relativamente alle modalità di esposizione nel modello di Certificazione Unica (CU 2022 relativa al periodo d’imposta 2021), il datore di lavoro privato dovrà procedere sulla base delle seguenti indicazioni:

– deve rilasciare al dipendente una sola Certificazione Unica che accoglierà sia i dati relativi alla IPS che quelli relativi al TFR;

– i dati relativi alla IPS devono essere inseriti nella sezione ” TFR ed altre indennità maturate al 31/12/2000 – passaggi da indennità equipollenti a TFR” e, in particolare nei punti 835 e seguenti;

– non deve essere compilata la sezione composta dai punti 820 e seguenti;

– nel punto 835, come precisato nelle relative istruzioni deve essere indicato il periodo di commisurazione dell’indennità equipollente calcolato fino alla data del passaggio;

– i dati relativi al TFR maturato devono essere inseriti nella sezione composta dai punti 857 e seguenti;

– non deve essere compilato il punto 819 in quanto il sostituto cedente non ha effettuato alcuna erogazione;

– i campi riguardanti i dati relativi al rapporto di lavoro devono accogliere la durata complessiva di entrambi i rapporti di lavoro;

– devono essere compilati i punti da 801 a 813, riguardanti le informazioni da fornire al contribuente.

Imposta servizi digitali: servizio di veicolazione di pubblicità mirata

Per la qualificazione della pubblicità come mirata, rilevano i dati sulla geolocalizzazione che siano raccolti tramite l’ISP, quali, ad esempio, l’Internet Protocol del dispositivo, a prescindere dal fatto che l’utente ne abbia consapevolezza e indipendentemente dall’accuratezza della posizione geografica rilevata (Agenzia delle Entrate – Risposta 22 marzo 2022, n. 149).

L’imposta sui servizi digitali è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge di bilancio 2019.
L’ambito di applicazione soggettivo del tributo è caratterizzato da un duplice criterio identificativo: lo svolgimento di attività d’impresa e il contestuale superamento di due soglie dimensionali:
a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750.000.000 euro (c.d. “prima soglia”) e
b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5.500.000 euro (c.d. “seconda soglia”).
Una volta riscontrata la qualifica di soggetto passivo del tributo, la base imponibile è costituita dai ricavi derivanti dai servizi digitali.
Nello specifico, si considerano servizi digitali rilevanti ai fini dell’ISD:
a) la veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
b) la messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
c) la trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.
La qualificazione di un servizio come digitale rileva sia ai fini del riscontro del superamento della seconda soglia (nell’anno n-1), sia ai fini della determinazione della base imponibile (nell’anno n).
In relazione alla qualificazione della pubblicità come mirata, rilevano i dati sulla geolocalizzazione che siano raccolti tramite l’ISP, quali, ad esempio, l’Internet Protocol del dispositivo, a prescindere dal fatto che l’utente ne abbia consapevolezza e indipendentemente dall’accuratezza della posizione geografica rilevata.
Inoltre, la geolocalizzazione dell’utente può essere ricavata anche applicando metodi induttivi che non garantiscono una puntuale individuazione della posizione geografica, esponendosi a margini di approssimazione.