Finanziaria 2022: modalità di presentazione della domanda di pensione “quota 102”

L’Inps comunica le modalità di presentazione della domanda di pensione, cd. quota 102, disponibile dal 7 gennaio 2022.

La legge di bilancio 2022 riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (c.d. pensione “quota 102”).
La medesima legge coordina la previgente disciplina della pensione “quota 100”, applicabile alla pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto, ai nuovi requisiti pensionistici da maturare entro l’anno 2022.

La domanda di pensione sopra indicata deve essere presentata con le seguenti modalità. Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (SPID, Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica 3.0) può compilare e inviare la domanda telematica di pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, accessibili nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.
Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA PRESTAZIONE PENSIONISTICA”, occorre selezionare in sequenza: “Anzianità/Anticipata/Vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 102”.
Devono, infine, essere selezionati il Fondo e la Gestione di liquidazione.
La suddetta modalità di presentazione delle domande è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere il cumulo dei periodi assicurativi per il conseguimento del diritto alla pensione “quota 102”.
La domanda può essere presentata anche per il tramite degli Istituti di Patronato e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.

Sottoscritto il preaccordo per il personale delle Scuole private – Agidae

Stipulata la preintesa del CCNL che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato negli Istituti aderenti all’AGIDAE

 

L’Intesa decorre dal 1/1/2021 e scade il 31/12/2023. Le parti a seguito della trattativa siglano il preaccordo contrattuale riservandosi la firma sul testo contrattuale definitivo a seguito dei dovuti passaggi nei rispettivi organismi statutari
Gli aumenti contrattuali previsti dal saranno corrisposti a tutto il personale in servizio alla firma del presente CCNL, secondo le scadenze riportate nelle successive tabelle.
Gli aumenti contrattuali sopra previsti comprendono anche il periodo dall’1/1/2019.

Liv

31/12/2018

1/12/2021

1/12/2021

1/9/2022

1/9/2022

01/12/2023

01/12/2023

1 1.513,13 29,05 1.542,18 30,69 1.572,87 30,67 1.603,54
2 1.554,90 29,85 1.584,75 31,54 1.616,29 31,52 1.647,81
3 1.598,40 30,69 1.629,09 32,42 1.661,51 32,40 1.693,91
4 1.646,60 31,61 1.678,21 33,40 1.711,61 33,38 1.744,99
5 1.726,80 33,00 1.759,80 35,00 1.794,80 35,00 1.829.80
6 1.915,51 36,78 1.952,29 38,85 1.991,14 38,83 2.029,97

Ai dipendenti a tempo indeterminato assunti anteriormente al 30/6/1994, delle categorie ex I, ex II, ex III, competono e vengono mantenuti i relativi superminimi come elemento della retribuzione, maturati al 31/12/2005 e non riassorbibili.

Liv.

Ex I Cat.

Liv.

Ex II Cat.

Liv.

Ex III Cat.

Superminimo al 31/12/2005

Superminimo al 31/12/2005

Superminimo al 31/12/2005

I 125,88 I 93,39 I 58,55
II 153,51 II 122,57 II 72,88
III 207,64 III 165,61 III 75,98
IV 214,72 IV 150,85 IV 72,21
V 273,61 V 198,75 V 100,36
VI 396,07 VI 309,12 VI 151,07

CONTRATTO A TERMINE
L’apposizione del termine al contratto a tempo determinato deve risultare da atto scritto, salvo che il rapporto di lavoro abbia durata non superiore a 12 giorni.  I contratti a tempo determinato con personale docente abilitato possono avere una durata massima di 12 mesi estensibili a 24 mesi secondo il sopra citato comma 1 dell’art. 19 D.Lgs. 81/15 s.m.i., Sono consentite le proroghe fino a un massimo di 4 volte nell’arco dei complessivi 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti a tempo determinato. Concorrono al raggiungimento dei 24 mesi anche i periodi di insegnamento prestati nell’Istituto senza possesso di titolo di abilitazione, calcolati nell’ultimo quinquennio.
In casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, i gestori delle Scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato fino alla sospensione delle lezioni e delle attività connesse, compresi eventuali esami, a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, senza il titolo di abilitazione.
II rapporto a tempo determinato, comprensivo dei rinnovi e/o delle proroghe del contratto avente ad oggetto l’incarico iniziale di insegnamento, includendo anche rinnovi e/o proroghe eventualmente avvenuti prima dell’entrata in vigore del presente contratto, non potrà avere una durata superiore a 12 mesi prorogabile di ulteriori 72 mesi e ulteriormente prorogabili fino all’espletamento delle procedure concorsuali che ne permettono il conseguimento.
La stipula o i successivi rinnovi fino al raggiungimento complessivo della durata massima del contratto a tempo determinato non sono soggetti alla procedura di stipula presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro
Qualora superati i 12 mesi, venga stipulato al docente non abilitato, nel successivo periodo di deroga della durata sopra indicata, un nuovo contratto a tempo determinato, questo si trasforma a tempo indeterminato nel momento in cui il docente acquisisce l’abilitazione richiesta.
Qualora il docente acquisisca l’abilitazione richiesta nel corso dei 12 mesi, il contratto a tempo determinato terminerà alla scadenza prefissata;-qualora l’abilitazione sia conseguita entro i primi 12 mesi, potrà essere stipulato un nuovo contratto a tempo determinato con esclusione del periodo di prova e con un termine che non superi comunque i 12 mesi complessivi.
Ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, in tutti i casi previsti dal presente articolo in cui il termine del rapporto di lavoro coincide con la sospensione dell’attività didattici possono essere richieste le 70 ore annue. Nel caso di lavoratori assunti per lo svolgimento della funzione di coordinatore didattico, data la natura strettamente fiduciaria dell’incarico, il contratto sarà a tempo determinato per la durata di 12 mesi prorogabile fino al completamento del ciclo scolastico e comunque per un massimo di 60 mesi.
Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun Datore di lavoro, è pari al 30% de! numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell’Istituto al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Il limite percentuale vale per gli Istituti che occupano più di 5 dipendenti; per gli Istituti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.  Il Datore di lavoro che abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento nell’Istituto del limite percentuale del 30%, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31/12/2022.

CONTRATTO INTERMITTENTE
Per il personale non docente
a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente (ad esempio per le qualifiche di custodi, guardiani diurni e notturni, portinai, addetti ai centralini, fattorini);
b) per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 anni di età (purché le prestazioni lavorative siano rese entro il compimento del 25° anno di età) ovvero da lavoratori con più di 55 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento;
Per il personale docente
per lo svolgimento di supplenze brevi, non superiori a 12 giorni, nell’arco dell’anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 46, “Supplenza personale docente”.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A tutti i dipendenti viene garantito l’istituto dell’Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI), per la cui copertura è dovuto un contributo mensile. In caso di omissione contributiva il datore di lavoro è tenuto a risarcire al dipendente il danno causato dalla perdita della prestazione a carico dell’ASI. Le parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo Contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi di cui al presente articolo i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro hanno natura retributiva

BANCA ORE – Personale non docente
La banca delle ore si costituisce, su accordo tra le parti a livello aziendale, tenendo conto delle articolazioni orarie, con l’accantonamento mensile delle ore di lavoro supplementare e straordinario che saranno accumulate e resteranno a disposizione del lavoratore per l’anno di maturazione ed il semestre successivo. Le ore accantonate, per le quali deve essere immediatamente corrisposta la maggiorazione, sono indicate mensilmente in busta paga. Le ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite, in qualunque periodo dell’anno, come brevi permessi retribuiti e, quando saranno richieste a copertura dell’in-tera giornata, saranno accolte compatibilmente con le esigenze di servizio.Nella banca ore verrà accumulato anche l’accantonamento di ore che il lavoratore o la lavoratrice, nel corso dell’anno, maturano a vario titolo.

FERIE SOLIDALI
Si istituiscono le ferie solidali al fine di permettere l’assistenza di figli minorenni, e dei familiari di primo grado in linea diretta che si trovino in condizioni di salute gravi e che richiedono un’assistenza costante. Le ferie solidali si attivano tra i dipendenti indipendentemente dalle qualifiche di inquadramento. La cessione delle ferie deve essere a titolo gratuito.
E’ possibile cedere le ferie eccedenti alle 4 settimane (si dovrà fruire di almeno 20 giorni se si articola l’orario settimanale su 5 giorni, ovvero 24 nel caso di orario su 6 giorni). Ne consegue che il dipendente potrà cedere fino a un massimo di 8 giorni.

MATERNITA’
Durante il periodo di astensione obbligatoria (congedo di maternità) il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire un’indennità pari al 90 % della retribuzione media globale giornaliera.

Fisco: ulteriori precisazioni sul Superbonus

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi di efficientamento energetico in un condominio composto da più edifici, sul calcolo del rapporto tra la superficie delle unità immobiliari residenziali e sulla superficie delle unità non residenziali (Agenzia delle entrate – Risposta 11 gennaio 2022, n. 10).

Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici (interventi ” trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (interventi ” trainati”) ed eseguiti, tra l’altro, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali in condominio situati nel territorio dello Stato.
In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza utilizzando un principio di “prevalenza” della funzione residenziale rispetto all’intero edificio.
Ciò implica che, qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio in condominio sia superiore al 50 per cento dell’intera superficie dell’edificio stesso, è possibile ammettere al Superbonus, anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono spese, in qualità di condòmini, per interventi sulle parti comuni di tale edificio.
Qualora, invece, la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza sia inferiore al 50 per cento, il Superbonus riferito alle spese per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio. In tale ultimo caso, inoltre, i soli possessori di unità immobiliari residenziali potranno fruire del Superbonus anche per interventi ” trainati” realizzati su tali unità immobiliari, sempreché queste ultime non rientrino tra le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, escluse dal beneficio.
Ai fini del calcolo della superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza vanno conteggiate tutte le unità immobiliari residenziali facenti parte dell’edificio, comprese quelle rientranti nelle predette categorie catastali escluse dal Superbonus (A/1, A/8 e A/9).
In riferimento alla questione relativa alla verifica della prevalente funzione residenziale di un condominio composto da tre edifici, tale verifica va effettuata tenendo conto di tutti di edifici che compongono il condominio e, pertanto, anche dell’edificio C a nulla rilevando che quest’ultimo non abbia servizi energetici in comune con gli altri due edifici e che sia eventualmente provvisto di accesso autonomo dall’esterno.
La sussistenza dei requisiti dell’indipendenza funzionale e della presenza di accesso autonomo dall’esterno rileva, infatti, al solo fine di identificare le unità immobiliari unifamiliari o le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari e non anche ai fini della individuazione degli edifici in condominio.
Nel caso di specie, considerato che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è pari al 45 per cento della superficie complessiva dei tre edifici, il Superbonus riferito alle spese per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione che potranno fruire della detrazione anche relativamente alle spese sostenute per interventi ” trainati” realizzati sulle singole unità immobiliari residenziali sempreché non rientranti tra le categorie catastali escluse dal beneficio (A/1, A/8 e A/9), nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa in esame e ferma restando l’effettuazione di ogni adempimento previsto.

UNEBA Sicilia: Accordo sui tempi di vestizione

Firmato il 4/1//2022 tra UNEBA Sicilia e FP-CGIL Sicilia, FP-CISL Sicilia, UIL-FPL Sicilia, l’accordo regionale sui tempi di vestizione integrativo del CCNL 2017-2019 per il personale dipendente dai settori socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo Uneba.

Dato l’esplicito rinvio del CCNL Uneba 2017-2019 alla sede regionale di concertazione per la regolamentazione dei “tempi di vestizione”, le Parti firmatarie di settore Uneba della Regione Sicilia, con accordo del 4/1/2022 hanno convenuto a decorrere dal mese di febbraio 2022:

– I “tempi di vestizione”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del CCNL UNEBA, vengono quantificati in 15 minuti per turno di lavoro e sono calcolati all’interno dell’orario di lavoro contrattualmente fissato.
– Con apposito accordo sottoscritto a livello aziendale con le OO.SS. firmatarie del CCNL Uneba, potrà essere prevista una differenziazione dei tempi di vestizione con riferimento ai diversi profili professionali, non suscettibili di riproporzionamento in caso di part-time, il cui limite minimo non potrà ridursi al di sotto dei 10 minuti.
– Le modalità applicative dei trattamenti riferiti ai tempi di vestizione, potranno essere oggetto di confronto e condivisione tra le rappresentanze aziendali e le OO.SS. territoriali, facendo salvi eventuali accordi di miglior favore.
– Si ritiene inoltre utile e necessario un primo monitoraggio, con cadenza periodica non superiore a sei mesi, sulla corretta attuazione di quanto stabilito .

Le Parti inoltre decidono di dare piena attuazione dell’art. 4 punto b) del CCNL UNEBA, e convengono di adottare iniziative comuni, dirette nei confronti della P.A. della Regione Siciliana, al fine di favorire il superamento dei vizi e delle discriminazioni tra lavoratori privati del Settore socio-assistenziale e sanitario e lavoratori pubblici operanti nei medesimi ambiti.

Contributo Solidaristico e Serenità Abitativa nel Terziario bolognese

Scade il 18/2/2022 il termine per presentare le domande di contributo solidaristico e di serenità abitativa per i dipendenti del Terziario di Bologna.

Lo scorso novembre è stato sottoscritto, tra Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom Città Metropolitana di Bologna e Filcams Cgil Bologna, Fisascat Cisl Area Metropolitana Bolognese e Uiltucs Uil Emilia Romagna, un nuovo Accordo Straordinario di sostegno al reddito per lavoratori e aziende che amplia ulteriormente la copertura delle misure per l’anno 2021, già previste con l’Accordo del 14/6/2021, per fronteggiare la crisi causata dall’emergenza epidemiologica.
Gli interventi, decorrenti dal 1/1/2021, sono stati prorogati fino al 31/12/2021, e riguardano i seguenti casi:

– Contributo straordinario per la serenità abitativa: ai lavoratori che abbiano subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per ricorso agli ammortizzatori sociali a causa dell’emergenza epidemiologica, e che siano titolari o co-titolari di un mutuo prima casa, o locatori di un immobile di residenza o in cui sono domiciliati in quanto fuori sede, viene riconosciuto un contributo massimo mensile fino a 150 Euro per riduzione dell’orario di lavoro tra il 40% ed il 60%; fino a 200 Euro per riduzione dell’orario di lavoro tra il 60% ed il 80%, fino a 250 Euro per riduzione dell’orario di lavoro tra il 80% ed il 100%. Il contributo può essere chiesto per un massimo di 5 mesi nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2021.

– Contributo solidaristico: ai lavoratori che abbiano subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per ricorso agli ammortizzatori sociali a causa dell’emergenza epidemiologica, viene riconosciuto un contributo massimo mensile lordo di 100,00 Euro per riduzione dell’orario di lavoro fino al 33%; di 200,00 Euro per riduzione dell’orario di lavoro tra il 33% e il 66%; di 300,00 Euro per riduzione dell’orario di lavoro oltre il 66%.
Il contributo può essere chiesto per un massimo di 6 mesi nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2021. Il contributo è assorbito fino a concorrenza nel caso in cui il datore di lavoro abbia integrato l’ammortizzatore sociale nel mese di riferimento.

– Welfare Straordinario-Assistenza genitoriale al figlio minore: ai lavoratori che abbiano avuto la necessità di assentarsi dal lavoro per assistere i propri figli fino a 14 anni, nel periodo di chiusura delle scuole, o di singoli plessi scolastici, che non abbiano residui di ferie e permessi maturati al 31/12/2020, e che abbiano esaurito i congedi covid dell’Inps, viene riconosciuto un contributo del 50% della retribuzione, per la fruizione, di permessi non retribuiti, pari a massimo 30 giorni lavorativi, nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2021.

– Misure di rafforzamento della prevenzione: contributi per le aziende a sostegno di interventi destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il contributo è pari al 40% delle spese sostenute nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2021 debitamente documentate, con un massimale di 500,00 Euro al netto dell’Iva.

Tutte le domande devono essere presentate inderogabilmente entro il 18/2/2022.