Terzo Settore: il regolamento sul social bonus

Pubblicato nella G.U. 14 luglio 2022, n. 163 il regolamento concernente le modalità di attuazione del credito d’imposta denominato social bonus (Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Decreto 23 febbraio 2022, n. 89).

Possono fruire del credito d’imposta social bonus le persone fisiche, gli enti che non svolgono attività commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.
Sono ammesse al credito d’imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli enti del Terzo settore, in forma singola o in partenariato tra loro:
a) immobili pubblici inutilizzati;
b) beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.
I beni oggetto degli interventi di recupero sono quelli utilizzati da parte degli enti del Terzo settore in via esclusiva per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, con modalità non commerciali.
Per il recupero di beni immobili, le erogazioni liberali sono ammesse al credito d’imposta in ragione degli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, finalizzati ad assicurarne il riutilizzo e funzionali allo svolgimento di una o più attività di interesse generale. Le erogazioni liberali possono altresì sostenere le spese di gestione dei beni, anche al fine di assicurarne l’efficienza funzionale.
Alle erogazioni previste nel presente articolo non si applicano le disposizioni relative alle detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali di cui all’articolo 83 del Codice, né le agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge a titolo di deduzione o di detrazione di imposta.
Il credito d’imposta è riconosciuto:
– nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento, se effettuate da enti o società;
– alle persone fisiche, agli enti e alle società che non svolgono attività commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa, nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e spetta a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità, tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento. La causale del pagamento dovrà contenere il riferimento al social bonus, all’ente del Terzo settore beneficiario e all’oggetto dell’erogazione.
Le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del credito d’imposta a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale.
La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’erogazione liberale, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, dell’importo annuale, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi. Con apposita risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta, da indicare nel modello F24, e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di fruizione dello stesso e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne esaurisce la fruizione.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste dalle norme vigenti in materia di imposte sui redditi.

 

Rdc e Pdc: domanda telematica aggiornata dal 15 luglio

Dal 15 luglio 2022 sarà aggiornata la domanda telematica di Reddito di cittadinanza (Rdc) e Pensione di cittadinanza (Pdc), che recepisce le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022, al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26. L’ha reso noto l’INPS con il messaggio del 14 luglio 2022, n. 2820.

La domanda sarà disponibile ai seguenti indirizzi web:
– www.redditodicittadinanza.gov.it nella sezione “Richiedi o accedi”;
– www.inps.it/prestazioni-servizi/reddito-di-cittadinanza-e-pensione-di-cittadinanza.

La stessa, resa dall’interessato all’INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, equivale a Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID), ed è trasmessa dall’Istituto all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
La domanda di Rdc che non contiene tale dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro è improcedibile.
Pertanto, il richiedente, valorizzando con apposito flag le dichiarazioni contenute nei quadri F e G del modello disponibile in procedura, è reso edotto che la domanda di Rdc equivale a dichiarazione di immediata disponibilità per se stesso e per tutti i componenti del nucleo familiare sopra richiamati e che le integrazioni necessarie a completare la DID devono essere fornite entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio o, comunque, entro i tempi richiesti per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro o dei Patti per l’inclusione sociale.

Agricoltura territoriale: aggiornate le retribuzioni per la provincia di Bologna

15/7/2022 Si riportano le tabelle retributive in vigore dall’1/6/2022 per gli operai agricoli e florovivaisti della provinca di Bologna con l’aumento previsto dal CCNL del 24 maggio 2022

Tabelle per BOLOGNA in vigore dall’1/6/2022 con la prima tranche di aumento prevista dal CCNL 24/5/2022 e pari al 3%

SETTORE TRADIZIONALE

Tabella salariale per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) dall’1/6/2022

Livello e Qualifica

Salario Contrattuale Totale al 1/6/2021

Aumento (3%) CCNL 23/5/2022

3° Elemento (30,44%)

Salario Totale dal 1/6/2022

Straordinario Feriale 25%

Lavoro Festivo e Notturno 40%

Straordinario Festivo 50%

Val. acc.to TFR 8,63%

7 Liv. Spec. Sup. 10,23 10,54 3,21 13,75 16,38 17,96 19,01 0,91
6 Liv. Spec. Interm. 9,73 10,02 3,05 13,08 15,58 17,09 18,09 0,87
5 Liv. Specializz. 9,69 9,98 3,04 13,02 15,52 17,01 18,01 0,86
4 Liv. Qual. Sup. 8,97 9,24 2,81 12,05 14,36 15,75 16,67 0,80
3 Liv. Qualif. 8,43 8,68 2,64 11,33 13,50 14,80 15,67 0,75
2 Liv. Comuni A 7,72 7,95 2,42 10,37 12,36 13,55 14,35 0,69
1 Liv. Comuni B 6,42 6,61 2,01 8,62 10,27 11,27 11,93 0,57
               
Staffetta Generazionale – Prima Assunzione 5,90 6,08 1,85 7,92 9,44 10,36 10,96 0,52

Tabella salariale per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) dall’1/6/2022

Livello e Qualifica

Salario Contrattuale dal 1/6/2021

Aumento (3%) CCNL 23/5/2022

Salario Totale dal 1/6/2022

7 Liv. Spec. Sup. 1780,13 53,40 1833,53
6 Liv. Spec. Interm. 1685,71 50,57 1736,28
5 Liv. Specializz. 1677,34 50,32 1727,66
4 Liv. Qual. Sup. 1544,42 46,33 1590,75

SETTORE FLOROVIVAIO

Tabella salariale per gli operai florovivaisti a tempo determinato dall’1/6/2022

Livello e Qualifica

Salario Contrattuale Totale al 1/6/2021

Aumento (3%) CCNL 23/5/2022

3° Elemento (30,44%)

Salario contrattuale al 1/6/2022

Straordinario Feriale29%

Lavoro Festivo 40%

Straordinario Festivo 50%

Val. acc.to TFR 8,63%

7 Liv. Spec. Sup. 10,42 10,73 3,27 13,99 17,10 18,28 19,36 0,93
6 Liv. Spec. Interm.Ex Op. Mot. 10,07 10,37 3,16 13,53 16,54 17,68 18,72 0,90
5 Liv. Specializz. 9,88 10,18 3,10 13,27 16,22 17,34 18,36 0,88
4 Liv. Spec. Qual. Sup. 9,12 9,39 2,86 12,25 14,97 16,01 16,95 0,81
3 Liv. Qualificato 8,89 9,16 2,79 11,95 14,60 15,61 16,53 0,79
2 Liv. Comuni 7,92 8,15 2,48 10,64 13,00 13,90 14,71 0,70

Tabella salariale per gli operai florovivaisti a tempo indeterminato dall’1/6/2022

Livello e Qualifica

Salario Contrattuale al 1/6/2021

Aumento (3%) CCNL 23/5/2022

Salario Totale dal 1/6/2022

7 Liv. Spec. Sup. 10,44 0,31 10,76
6 Liv. Spec. Interm.Ex Op. Mot. 10,07 0,30 10,37
5 Liv. Specializz. 9,93 0,30 10,22
4 Liv. Spec. Qual. Sup. 9,15 0,27 9,43
3 Liv. Qualificato 8,91 0,27 9,18
2 Liv. Comun 7,93 0,24 8,17

Esterometro: nessun obbligo comunicativo per le PA

Le pubbliche amministrazioni sono escluse dall’obbligo comunicativo dell’esterometro in riferimento a tutte quelle operazioni per le quali non agiscono come soggetti passivi d’imposta (Agenzia Entrate – risposta 14 luglio 2022 n. 379).

In merito all’ambito applicativo della trasmissione dell’esterometro, l’Agenzia delle Entrate on la circolare n.26/E del 13 luglio 2022 ha precisato che l’obbligo:

– sussiste per i soli “soggetti passivi” residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;

– ha ad oggetto tutte le operazioni attive (vendite) e passive (acquisti), indipendentemente dalla loro rilevanza IVA, fermo restando che questi ultimi (acquisti) vanno comunicati solo se di importo superiore ad euro 5.000 quando non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

Il documento di prassi, nel ricordare come tra i soggetti passivi tenuti all’adempimento possa rientrare, dal 1° luglio 2022, anche chi prima ne era escluso, ha ribadito, peraltro, in riferimento agli enti non commerciali, che come in passato l’obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente.

Pertanto, deve dunque dirsi che le pubbliche amministrazioni sono escluse dall’obbligo comunicativo dell’esterometro, comunque possibile su base volontaria, in riferimento a tutte quelle operazioni per le quali non agiscono come soggetti passivi d’imposta (tipicamente quelle c.d. “istituzionali”).

Va aggiunto che anche quando tale obbligo sussiste, lo stesso non va confuso con quello di integrazione dei documenti ricevuti o di autofatturazione.

Infatti, gli obblighi di cui si parla (integrazione di un documento ricevuto e autofatturazione, da un lato, esterometro dall’altro), sono tra loro autonomi, seppure un unico adempimento possa, in taluni casi, soddisfare entrambi.

Prorogate le misure Covid-19 San.Arti

Confermate dal Fondo di Assistenza Sanitaria San.Arti., le misure straordinarie Covid-19 fino al 30 settembre 2022.

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigianato, San.Arti., ha prorogato ai propri iscritti, fino al 30 settembre 2022, il rimborso delle franchigie versate per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici effettuati presso le strutture della rete convenzionata con UniSalute.
Prorogata anche l’indennità per ricovero dedicata ai Titolari non iscritti.
Le prestazioni che rientrano nelle misure straordinarie Covid-19 sono:
– Indennità Giornaliera per Ricovero di 100 euro al giorno per massimo 50 giorni l’anno
– Indennità Forfettaria Post Ricovero di 1.000 euro l’anno
– Indennità Forfettaria Post Ricovero in Terapia Intensiva di 2.000 euro l’anno
– Rimborso delle Franchigie