Flat tax incrementale: in consultazione la bozza di circolare

L’Agenzia delle entrate ha reso disponibile in consultazione pubblica, fino al 15 giugno, una bozza di circolare che fornisce chiarimenti in merito al nuovo regime della c.d. flat tax incrementale, introdotto dall’articolo 1, commi da 55 a 57, della Legge di bilancio 2023 (Agenzia delle entrate, comunicato 6 giugno 2023).

Nella bozza di circolare l’Agenzia delle entrate parte dall’analizzare la novità introdotta dalla Legge di bilancio 2023, all’articolo 1, commi da 55 a 57: un regime agevolativo opzionale, c.d. “tassa piatta incrementale” o “flat tax incrementale”, limitatamente all’anno d’imposta 2023, sostitutivo dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale. A riguardo la circolare fornisce indicazioni in relazione alle modalità di applicazione di tale beneficio fiscale, individuando i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per usufruirne.

 

Riguardo all’ambito soggettivo, sono beneficiari dell’agevolazione:

  • le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, titolari di reddito di cui all’articolo 55 del TUIR, a prescindere dal regime contabile adottato, ferma restando l’esclusione prevista per i contribuenti persone fisiche che applicano, per il periodo d’imposta 2023, il regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014;
  • le persone fisiche che esercitano arti o professioni.

Con riferimento all’ambito oggettivo, è prevista l’applicazione di un’imposta ad aliquota fissa del 15%, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale. Il calcolo viene effettuato sull’incremento di reddito dell’anno 2023 rispetto a quello più elevato nell’ambito del triennio precedente. L’imposta sostitutiva, in particolare, deve essere calcolata su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito determinato nel 2023 e quello d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare. Il reddito da confrontare, dunque, non è quello complessivo, ma quello relativo alle sole attività d’impresa e di lavoro autonomo. Diversamente, l’ulteriore quota di reddito non soggetta a imposta sostitutiva confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini IRPEF, secondo gli ordinari scaglioni di reddito.

 

La circolare prosegue precisando, con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale, che l’incremento di reddito deve essere calcolato prendendo in considerazione l’intero reddito conseguito dall’impresa nel 2023, comprensivo anche della quota attribuita al collaboratore familiare o al coniuge, rispetto al maggior reddito conseguito dalla medesima impresa nel triennio precedente, ma solo ai fini della verifica dell’effettivo incremento reddituale.

 

La quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva, ai sensi del comma 56 della Legge di bilancio 2023, rileva ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, spettanti al contribuente, che fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.

 

Ai fini del calcolo degli acconti IRPEF e delle relative addizionali, in forza del comma 57 della Legge di bilancio 2023, non si tiene conto dell’applicazione della disciplina della “flat tax incrementale”. Pertanto per il periodo d’imposta 2024 l’importo degli acconti deve essere calcolato adottando, quale base imponibile, quella che si sarebbe determinata utilizzando le regole ordinarie.

 

Si rappresenta che la quota di reddito assoggettata alla flat tax incrementale è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote
progressive da applicare all’eventuale quota di reddito tassato ordinariamente. In assenza di una espressa previsione normativa sul punto, infatti, deve ritenersi applicabile quanto disposto dall’articolo 3, comma 3, del TUIR, il quale, alla lettera a), esclude dalla base imponibile IRPEF i redditi soggetti a imposta sostitutiva. L’IRPEF, pertanto, andrà calcolata applicando le aliquote proprie previste dall’articolo 11 del TUIR, senza considerare, ai fini della progressività, la parte di reddito assoggettata alla flat tax incrementale.

 

Sono esclusi da tale regime agevolativo i contribuenti che hanno iniziato l’attività d’impresa o l’esercizio di arti o professioni a partire dall’anno d’imposta 2023, attesa l’impossibilità di determinare l’incremento reddituale richiesto dalla norma stessa in assenza dei dati relativi al triennio precedente. Viceversa, possono accedere al beneficio fiscale i contribuenti per i quali sia possibile verificare l’esistenza dell’incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d’imposta relativo alle annualità 2020, 2021 e 2022, non essendo richiesto dalla norma, ai fini del confronto reddituale, che il contribuente abbia conseguito redditi per l’intero triennio di osservazione.

È sufficiente, dunque, aver svolto la propria attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento.

 

In particolare per i soggetti che abbiano iniziato l’attività successivamente al 1° gennaio 2020 il raffronto per l’individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento deve essere fatto:
– ragguagliando all’intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione dell’anno;
– confrontando tale dato con il reddito dei restanti altri anni del triennio considerato.

 

La verifica dell’incremento di reddito, poi, deve essere effettuata tenendo conto del reddito del 2023 rispetto al maggior reddito del
triennio. Qualora il reddito d’impresa o derivante dall’esercizio di arti o professioni fosse negativo, ai fini della determinazione dell’incremento di reddito da assoggettare alla flat tax incrementale, la perdita sarebbe da ritenersi irrilevante.

 

Nel caso di adesione al regime forfetario in uno o più degli anni dal 2020 al 2022, la circolare chiarisce che non è precluso l’accesso al regime della flat tax incrementale per l’anno d’imposta 2023. In tal caso, infatti, potrà essere utilizzato anche il reddito assoggettato al regime forfetario per determinare l’incremento del 2023, qualora rappresenti il maggiore del triennio.

 

Infine, viene chiarito che per la verifica del maggior reddito del triennio 2020-2022 e della comparazione di quest’ultimo con il reddito del 2023, occorre prendere in considerazione il dato riportato in dichiarazione dei redditi, al netto delle perdite pregresse.

Lavoro sportivo: i correttivi del Cdm alla riforma del 2019

Il governo ha approvato in via preliminare un decreto con disposizioni integrative riguardanti i direttori di gara, i contratti di lavoro autonomo e i rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive (Consiglio dei ministri, comunicato 31 maggio 2023, n. 37).

Il Consiglio dei ministri nella seduta del 31 maggio scorso ha approvato in via preliminare un decreto legislativo che apporta correzioni e integrazioni su molteplici aspetti della riforma dello sport determinata dalla Legge n. 86/2019, in particolare intervenendo sui decreti legislativi attuativi del 28 febbraio 2021, numero 36, 37, 38, 39 e 40.

In particolare, per quel che riguarda il lavoro nel settore sportivo, il decreto semplifica la disciplina relativa alla prestazione dei direttori di gara, stabilendo che sia sufficiente per ogni singola prestazione una comunicazione o designazione da parte dell’organismo competente e non la stipula di un contratto di lavoro. Ai direttori di gara possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per le attività svolte anche nel proprio comune di residenza. Saranno comunque sempre dovute le comunicazioni al centro per l’impiego entro il novantesimo giorno del mese successivo della data di inizio del rapporto e per un ciclo di prestazioni non superiore a 30.

Inoltre, si innalza da 18 a 24 ore la soglia oraria settimanale, relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell’area del dilettantismo, in presenza dei requisiti previsti, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Viene anche integrata la normativa in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, prevedendo che nel caso in cui il contratto di mandato sportivo sia stipulato dall’agente con 2 soggetti da assistere, nell’ambito del trasferimento della prestazione sportiva di un lavoratore sportivo, mediante cessione del relativo contratto di lavoro, l’agente sportivo possa svolgere una “doppia rappresentanza” solo se in favore del lavoratore e della società sportiva cessionaria. 

Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive associate e gli Enti di promozione, nonché il CONI, il CIP e Sport e salute Spa. saranno inclusi nell’elenco dei soggetti che possono avvalersi delle prestazioni dei dipendenti della pubblica amministrazione come volontari, fuori dall’orario di lavoro. Qualora l’attività rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

Infine, si istituisce un osservatorio nazionale presso il Dipartimento dello sport per favorire e monitorare l’attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo.

CCNL Poste: previsto entro giugno il premio per l’anno 2022

 Il premio verrà erogato nei confronti del personale dipendente da Poste Italiane S.p.A. e dalle Società rappresentate con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato, con contratto a tempo determinato con almeno sei mesi di servizio che risulti in forza alla data del 31 dicembre 2022

Il Verbale di Accordo del 29 luglio 2022 sottoscritto da Poste Italiane S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Egi S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Postepay S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., Nexive Network S.r.l. e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal Com.ni, Fnc Ugl Com.ni ha definito l’erogazione del premio per l’anno 2022 secondo i criteri di cui alle disposizioni comuni e secondo il livello di raggiungimento del parametro EBIT di Gruppo.
Il Premio di Risultato prevede un pagamento all’80%, con successiva interpolazione lineare fino al 100%, al raggiungimento del valore soglia e fino al valore target dell’EBIT del Gruppo Poste Italiane.
Le disposizioni comuni stabiliscono che: 
– il premio non concorrerà alla determinazione del trattamento di fine rapporto;
– il premio verrà determinato ed erogato nei confronti del personale dipendente da Poste Italiane S.p.A. e dalle Società rappresentate, con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato, che risulti in forza alla data del 31 dicembre 2022, nei confronti del personale a tempo determinato dipendente da Poste Italiane S.p.A. e dalle Società rappresentate, che abbia prestato almeno sei mesi – anche non continuativi – di servizio nell’anno 2022, nei confronti del personale il cui rapporto di lavoro cesserà per avvenuta maturazione dei requisiti pensionistici dopo il 31 dicembre 2022 e prima di giugno 2023;
–  la corresponsione dell’importo del premio spettante a livello individuale avverrà con le competenze del mese di giugno 2023 ed in coerenza con i tempi di approvazione del bilancio;
–  l’erogazione del premio avverrà esclusivamente nel caso in cui si sia raggiunta la soglia di accesso dell’indicatore EBIT del Gruppo Poste Italiane (Earnings Before Interests and Taxes).
Si specifica, altresì, che:
– che ogni giornata di assenza dal servizio – fatta eccezione di quelle per ferie, congedo matrimoniale, permessi ex festività soppresse, permessi retribuiti concessi a vario titolo, permessi sindacali, infortuni sul lavoro, malattie dovute a patologie di particolare gravità e ricoveri ospedalieri, nonché congedo di maternità per un periodo di cinque mesi, ed eventuali periodi di interdizione anticipata, assenze per malattia da contagio COVID-19, per quarantena COVID-19,ridurrà il premio in ragione di 1/312 nei confronti del personale che effettua un orario distribuito su 6 giorni lavorativi settimanali, ovvero di 1/260 nei confronti di quello che effettua un orario distribuito su 5 giorni lavorativi settimanali, dell’importo unitario annuo lordo stabilito;
– nel caso di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di apprendistato in corso d’anno, ovvero di contratto a tempo determinato, il premio spetterà in ragione dei giorni di servizio effettivamente prestati nel corso dell’anno medesimo;
– nel caso di passaggio al livello retributivo superiore nel corso dell’anno, il premio compete pro-quota in relazione agli specifici periodi di permanenza in ciascun livello;
– il valore del Premio da corrispondere al dipendente sarà aumentato di 50,00 euro qualora nel corso del 2022 lo stesso non abbia fatto registrare alcuna giornata di assenza dal servizio a qualsiasi titolo, fatte salve quelle fruite a titolo di ferie, permessi per festività soppresse e PIR.
– nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, per la determinazione dell’erogazione effettiva, il valore dell’importo del premio sarà commisurato alla durata effettiva della prestazione lavorativa.
Il lavoratore potrà scegliere di fruire, in tutto o in parte, dell’importo del premio di risultato individuale spettante in prestazioni, opere e servizi con finalità di rilevanza sociale, corrisposti in via diretta, sotto forma di rimborso spese o mediante contributi aggiuntivi alla previdenza complementare e/o al Fondo di assistenza sanitaria integrativa.
Di seguito gli importi.

 Direzione Staff

Livello Importo Quota nazionale Quota regionale
F 838,84 503,31 335,54
E 1.131,23 678,74 452,49
D 1.277,90 766,74 511,16
C 1.277,90 766,74 511,16
B 1.309,30 785,58 523,72
A2 2.008,92 1.205,35 803,57
A1 2.645,47 1.587,28 1.058,19

 Produzione Sportelleria

Livello Importo Quota nazionale Quota regionale
E 2.007,11 1.204,27 802,84
D 2.258,22 1.354,93 903,29
C 2.359,93 1.415,96 943,97
B 2.419,38 1.451,63 967,75
A2 COLL, A2 DUP, REFER. COORD. UP 2.512,04 1.507,22 1.004,81
A1 DUP 2.520,00 1.512,00 1.008,00
A1 DUP CENTRALI 2.782,68 1.669,61 1.113,07

Produzione Recapito

Livello Importo Quota nazionale Quota regionale
E 1.850,55 1.110,33 740,22
D 1.997,58 1.198,55 799,03
C 2.090,41 1.254,24 836,16

Produzione CRP

Livello Importo Quota nazionale Quota regionale
F 984,60 590,76 393,84
E 1.514,98 908,99 605,99
D 1.629,59 977,75 651,83
C 1.711,36 1.026,81 684,54
B 1.753,44 1.052,06 701,38
A2, VENDITORI IMPRESE / P.A.L. 2.100,38 1.260,23 840,15
A1 2.736,95 1.642,17 1.094,78

CCNL Lapidei – Industria: con giugno erogato l’Elemento di Garanzia Retributiva

Versato l’Egr per i lavoratori del Settore

L’Ipotesi di accordo siglata il 29 ottobre 2019, tra Confindustria Marmomacchine, Anepla e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, applicata ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, ghiaia, sabbia e inerti e con decorrenza dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2022, prevede per i dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato in forza al 1º gennaio di ogni anno, il riconoscimento di un importo annuo a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (Egr) pari ad euro 190,00 lordi, o una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.
L’elemento in questione spetta nelle aziende prive di contrattazione di 2° livello, su premio di risultato o altri istituti soggetti a contribuzione, risultando escluso dalla base di calcolo del Tfr, ed essendo comprensivo di tutti gli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale.
Il trattamento viene erogato in una unica soluzione con le competenze del mese di giugno ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente.
La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero. Ed inoltre, detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario lavorativo.
A livello aziendale potrà essere valutata la sua corresponsione a cadenza mensile suddividendolo per tredicesimi.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro precedentemente al momento di corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. Da tale adempimento sono escluse le aziende che fanno ricorso ad ammortizzatori sociali per il periodo di intervento degli stessi.
L’emolumento è ad ogni effetto, di competenza dell’anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle Parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto.

Whistleblowing: i canali di presentazione delle segnalazioni

L’ANAC ha reso noto lo Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, illustrando, tra l’altro, i possibili canali di presentazione delle segnalazioni e le relative modalità (ANAC, comunicato 1 giugno 2023).

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in attuazione del decreto legislativo che recepisce in Italia le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei whistleblower, ha predisposto lo schema di Linee guida che dovranno essere adottate sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

 

Il D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato. Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni mentre, non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cosiddette voci di corridoio). Diversamente da quanto previsto nelle precedenti Linee guida, non sono più ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività.

 

Le Linee guida si soffermano, in particolare, sul canale esterno di segnalazione attivato presso la stessa ANAC, fornendo però indicazioni anche sugli altri canali di segnalazione e sulle condizioni per accedervi. 

 

Infatti, i canali di presentazione delle segnalazioni sono essenzialmente di tre tipi: interno, esterno e la divulgazione pubblica.

 

Il canale interno

 

Gli enti del settore pubblico e di quello privato sono tenuti ad attivare un canale interno per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni. L’intento del legislatore, nel prevedere tale sistema di segnalazione, è quello di incoraggiare le persone segnalanti a rivolgersi, innanzitutto, all’ente a cui sono “collegati”, ciò in quanto una più efficace prevenzione e accertamento delle violazioni passa attraverso l’acquisizione di informazioni pertinenti da parte dei soggetti più vicini all’origine delle violazioni stesse.

 

Per essere ritenuti adeguati i canali di segnalazione interna devono:

 

– garantire la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici, sia della persona segnalante che della persona coinvolta, o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, sia del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione; 

 

– consentire di effettuare segnalazioni in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online); orale, attraverso linee telefoniche o in alternativa con sistemi di messaggistica vocale; ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

 

I canali di segnalazione interni sono affidati, per la gestione, alternativamente, a una persona interna all’amministrazione/ente, ad un ufficio dell’amministrazione/ente con personale appositamente dedicato o ad un soggetto esterno. 

 

Il soggetto che gestisce le segnalazioni è inoltre tenuto al rispetto di un preciso iter procedurale, dovendo rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione e mantenere un contatto con lo stesso, fornendogli un riscontro dopo aver dato un corretto seguito alle segnalazioni ricevute.

 

Il canale esterno

 

Ferma restando la preferenza per il canale interno, il decreto prevede sia per i soggetti del settore pubblico che privato la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale
esterno, attivato e gestito dall’ANAC nel rispetto del principio di riservatezza.

 

A tale canale è possibile ricorrere solo al verificarsi di alcune particolari condizioni, ovvero allorquando:

 

– il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne; 

 

–  la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell’ufficio designati;

 

– la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni,
che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ciò si verifica quando, ad esempio, il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella violazione, vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l’efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata a affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza. Oppure se la segnalazione interna potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell’obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante); 

 

– la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 

La divulgazione pubblica

 

Attraverso la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (ad esempio, nel caso di una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche all’incolumità fisica di una o più persone).

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower. Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l’identificazione, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell’identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni.

 

Lo schema di Linee guida predisposto dall’ANAC può essere oggetto di osservazioni da parte di soggetti interessati che, in tal caso, devono presentare i loro contributi compilando un apposito questionario on line entro il termine inderogabile del 15 giugno 2023.