CCNL Metalmeccanica Artigianato: proseguono le trattative per la piattaforma di rinnovo

Dall’incontro è emersa la necessità di intervenire sulla parte economica e normativa per il quadriennio 2023/2026

Le Parti sindacali di Fim, Fiom e Uilm si sono incontrate, presso la sede del Cna nazionale, per proseguire il confronto riguardante la piattaforma sindacale di rinnovo del CCNL Metalmeccanica Artigianato. Le associazioni artigiane Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai hanno fornito una risposta circa le richieste normative ed economiche per il quadriennio 2023/2026. il contratto si applica ai dipendenti delle aziende artigiane che operano nei settori della metalmeccanica e della installazione di impianti che, tradotto in numeri, riguarda oltre 500.000 lavoratori e circa 123.000 imprese.

Dal dibattito è emerso il divario salariale con le retribuzioni dell’industria metalmeccanica, che risulta essere di 400,00 euro in meno sul salario medio. Nei prossimi incontri, per quel che concerne la parte economica, è prevista la discussione sull’aumento del minimo rapportato ai recenti incrementi che sono stati ottenuti nei CCNL Industria; sull’elemento perequativo che viene erogato in assenza di contrattazione di II livello; l’erogazione di 250,00 euro di flexible benefit e l’inserimento di una clausola di salvaguardia sugli aumenti futuri. Inoltre, negli incontri calendarizzati per il 9 e 23 ottobre 2023 è previsto spazio di discussione anche per la parte normativa.

CCNL Scuola Pubblica: aggiornamento delle figure professionali e costituzione della reggenza obbligatoria

Confluiti Dsga e Assistenti Amministrativi nella figura professionale del Funzionario ed Elevate Qualificazioni ed istituzione della reggenza obbligatoria 

Con l’Ipotesi di Accordo relativa al CCNL Scuola Pubblica 2019-21, è stata introdotta la figura professionale del Funzionario ed Elevate Qualificazioni (ex Dsga, Direttore dei servizi generali e amministrativi).
All’interno di essa sono confluiti i Dsga di ruolo e gli Assistenti Amministrativi, subendo così notevoli trasformazioni rispetto al passato.
Difatti, la nuova disciplina contrattuale collettiva distingue i Dsga storici dai futuri Funzionari neo immessi.
Ai primi è garantito l’incarico di Dsga ossia un diritto di precedenza per eventuale richiesta di riconferma sulla sede in cui si è collocati; scompare il diritto alla titolarità sulla scuola.
Ai neo funzionari invece si riconosce il titolo di precedenza per la riconferma della sede una volta attribuito un incarico di elevata qualificazione. Tale condizione è conseguente al verificarsi della parità fra il numero degli incaricati ed i posti di Dsga.
Da ultimo altra importante novità riguarda il titolo di accesso alla carica per Funzionari ed Elevate Qualificazioni poiché ora viene richiesta la Laurea triennale in sostituzione della Laurea magistrale o specialistica.
Per la sua sostituzione sono previste due modalità: quella relativa alle assenze superiori a 15 giorni ma inferiori ai 90 giorni in cui l’incarico di sostituzione è assegnato direttamente dal Ds senza aver possibilità di rifiutarlo e senza alcun vincolo del datore di lavoro circa i criteri e le motivazioni della scelta; nonché quella relativa alle assenze dall’inizio e per l’intera annualità scolastica fino al 31 agosto, o per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, in cui l’incarico di sostituzione è assegnato attraverso il criterio della “reggenza obbligatoria” direttamente dall’Ambito Territoriale.

Consiglio dei ministri: gli interventi di sostegno alle imprese

Il governo ha varato misure per il salvataggio dei piccoli negozi e di agevolazione per le aziende energivore (Consiglio dei ministri, comunicato 25 settembre 2023, n. 51).

Nella seduta del 25 settembre il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. In particolare, sul versante del sostegno alle imprese spiccano il salvataggio dei piccoli esercizi commerciali, le modifiche alle agevolazioni per le aziende a forte consumo di energia elettrica e la tutela del risparmio assicurativo.

I piccoli negozi

Le nuove norme consentono di esercitare, entro il 15 dicembre 2023, il ravvedimento operoso per la violazione di alcuni obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi – avvenuta tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 – regolarizzando la posizione con il pagamento previsto dalla legge ed evitando di incorrere nelle sanzioni accessorie della sospensione della licenza o dell’attività.

Aziende energivore

Viene modificato il regime delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette “imprese energivore”), prevedendo, tra l’altro, i presupposti di accesso al regime agevolativo a decorrere dal 1° gennaio 2024 e il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio – in funzione dell’intensità elettrica delle singole imprese – a favore di un valore unico per tutte le imprese che versino in determinate condizioni.

Risparmio assicurativo

Infine, le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia che, nell’esercizio in corso, acquisiscano il compendio aziendale di un’impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa potranno registrare, in sede di rilevazione iniziale, gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate dell’impresa in liquidazione al “valore di carico alla data di trasferimento” invece che “al prezzo di cessione”.

CCNL Pubblici Esercizi (Confcommercio): proseguono le trattative per il rinnovo

Nuovi minimi, politiche di genere e classificazione del personale tra i temi trattati durante l’incontro 

Il 21 settembre si sono incontrate l’associazione datoriale Fipe e una delegazione sindacale ristretta per proseguire la trattativa per il rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi, applicabile alle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva, ristorazione commerciale e turismo.
Il confronto ha riguardato alcuni argomenti relativi alle politiche di genere, tra cui il congedo per le donne vittime di violenza, il congedo parentale, il contrasto alle violenze e molestie nei luoghi di lavoro, su cui ancora vi sono divergenze tra le parti sociali.
Si stanno cercando punti di incontro, anche, per quanto riguarda, la nuova classificazione del personale, nonostante le opinioni discordanti.
I sindacati hanno, inoltre, richiesto un approfondimento quanto più celere sul tema del salario, punto cruciale del rinnovo. Le associazioni datoriali, invece, hanno dichiarato di non essere ancora disponibili ad affrontare la discussione sugli aspetti economici e di voler discutere, nel prossimo incontro, i temi riassunti nel documento programmatico presentato lo scorso aprile.
Il confronto è stato, pertanto, aggiornato al prossimo 31 ottobre, in seduta plenaria.

CCNL Noleggio Automezzi (Anav): con ottobre nuovi minimi ed erogazione dell’EGR

Dal 1° ottobre incrementi retributivi per i dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate

Il rinnovo del contratto per i dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate, siglato il 6 ottobre 2022 tra Anav e la Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, ha stabilito l’incremento dei minimi retributivi a partire dal mese di ottobre 2023. 

Livello Minimo
Quadro 1 1.592,50 euro
Quadro 2 1.592,50 euro
A 1 1.592,50 euro
A 2 1.496,94 euro
B 1 1.353,62 euro
B 2 1.289,92 euro
B 3 1.234,19 euro
C 1 1.210,30 euro
C 2 1.066,97 euro
C 3 995,30 euro
C 4 796,25 euro

Nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici, anche forfetari, individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal CCNL, viene riconosciuto ai dipendenti a tempo indeterminato, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, incluso i lavoratori stagionali, e alle altre tipologie di lavoro subordinato in forza al 1° gennaio di ogni anno, un importo annuo pari a 150,00 euro lordi a titolo di “Elemento di garanzia retributiva”, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL. Detto importo, riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro, viene corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente. A tal fine, la prestazione di lavoro superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero. Tale importo, da erogare con le competenze del mese di ottobre, è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è quantificato considerando in esso anche i riflessi su tutti gli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo viene corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.